La tutela della salute nel d.lgs. 626/94
A differenza della previsione assolutamente generale contenuta nella norma codicistica, il d.lgs. 626/94 individua alcune specificazioni dell’obbligo di protezione: infatti, è prevista la valutazione ed eliminazione, o quanto meno la riduzione al minimo, dei rischi.
Inoltre è imposto un uso ridotto di agenti chimici, fisici e biologici ed è resa obbligatoria l’”informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”.
In linea con gli indirizzi politici generali della CE tendenti a rendere costante la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, la direttiva-quadro attuata con il d.lgs. 626/94 rafforza il diritto all’informazione sancito dall’art. 9 St. lav.
Infatti, viene resa obbligatorie l’elezione o designazione in tutte le aziende di uno o più rappresentanti per la sicurezza, a seconda delle dimensioni aziendali.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alle informazioni relative all’ambiente di lavoro e va consultato in ordine alla “valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva”.
Per quanto riguarda l’attuazione degli obblighi di sicurezza, le due maggiori innovazioni contenute nel d.lgs. 626/94 possono essere considerate la previsione dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, e di conseguenza di elaborare un piano di sicurezza ambientale.
Quanto alla prima, essa va effettuata dal datore di lavoro con riferimento a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei prestatori, in relazione alla natura dell’attività svolta nell’azienda o nell’unità produttiva, anche (e dunque non sono) nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
Il secondo consiste, invece, in un documento da custodire presso l’unità produttiva, che deve contenere una relazione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ed il programma della loro attuazione.
Altra innovazione è l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione, solitamente interno all’azienda, e quella di sottoporre alla sorveglianza sanitaria del c.d. medico competente i lavoratori esposti a particolari agenti che rendano specialmente rischiosa la loro attività.
Va poi segnalato il rafforzamento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi cui sono esposti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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