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L’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro


L’art. 2105 c.c. fa scaturire dal contratto, a carico del prestatore di lavoro, l’ulteriore obbligo di fedeltà, a tutela dell’interesse dell’imprenditore alla capacità di concorrenza (o competitività) dell’impresa.
Esso si configura come un obbligo accessorio a quello principale relativo alla prestazione di lavoro e rientra nei c.d. obblighi di protezione posti a tutela di un interesse del creditore; nel caso del contratto di lavoro questo specifico interesse di identifica con quello dell’imprenditore a proteggersi dalla concorrenza differenziale che potrebbe essere posta in atto dal lavoratore.
Ciò risulta chiaramente dal contenuto negativo dell’obbligo, che si sostanzia in:
divieto di svolgere attività in concorrenza con quella dell’impresa.
Il divieto di concorrenza investe il dovere di leale comportamento che il lavoratore assume nei confronti del datore di lavoro.
Inoltre, il divieto, in quanto derivante dal contratto di lavoro, vige solo in permanenza dello stesso.
Non costituisce, invece, concorrenza l’attività inventiva del lavoratore, disciplinata dalla legge anche negli aspetti patrimoniali, sul presupposto del diritto del lavoratore ad essere riconosciuto autore dell’invenzione creata nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Al riguardo, il recente codice della proprietà industriale stabilisce che i diritti derivanti dall’invenzione eventualmente fatta dal lavoratore nell’esecuzione o nell’adempimento del contratto (cioè nei casi in cui l’attività inventiva sia oggetto del contratto di lavoro: c.d. invenzione di servizio) appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto del lavoratore ad esserne riconosciuto autore; quando, invece, l’attività inventiva non sia oggetto del contratto di lavoro, ma l’invenzione sia fatta comunque “nell’esecuzione o nell’adempimento” di un contratto o rapporto di lavoro (c.d. invenzione aziendale), i diritti derivanti dalla stessa spettano al datore di lavoro, mentre al lavoratore spetta un “equo premio”; infine, quando l’invenzione sia fatta indipendentemente dal rapporto di lavoro (c.d. invenzioni occasionali) ma rientri nel campo di attività del datore di lavoro, i diritti che ne derivano spettano al prestatore, ma il datore di lavoro ha diritto di opzione, da esercitarsi entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito della domanda di brevetto, per l’uso della stessa o per l’acquisto del brevetto.
divieto di divulgare o utilizzare a vantaggio proprio o altrui “notizie attinenti all’organizzazione e a i metodi di produzione dell’impresa”.
Diverso dall’obbligo di non concorrenza è l’obbligo di fedeltà in senso stretto: tale obbligo consiste nel divieto di divulgare oppure di utilizzare i c.d. segreti aziendali, attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione della stessa.
Il segreto aziendale è tutelato anche in sede penale.

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