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I controlli finalizzati alla salvaguardia del patrimonio aziendale


Passando all’esame dei limiti che lo Statuto dei lavoratori impone ai poteri di controllo dell’imprenditore, viene anzitutto in rilievo l’art. 2, il quale consente l’impiego delle guardie giurate soltanto per scopi di salvaguardia del patrimonio aziendale.
Il legislatore intende impedire che l’imprenditore possa abusare della sua posizione di supremazia all’interno dell’azienda avvalendosi di una specie di polizia privata alle proprio dipendenze.
A questi fini, la norma vieta al datore di lavoro di adibire le guardie giurate a compiti di vigilanza sull’attività lavorativa e ne interdice l’accesso ai locali in cui si svolge l’attività lavorativa durante l’orario di lavoro, fatte salve specifiche e motivate esigenze di salvaguardia dei beni aziendali.
Alla tutela del patrimonio aziendale sono finalizzate anche le visite personali di controllo.
Esse potranno comunque essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che siano utilizzati sistemi di selezione imparziale dei lavoratori da sottoporre a controllo.
Nel rispetto di questi limiti, le modalità della loro attuazione devono essere concordate con le r.s.a.

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