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Controllo contabile e revisione obbligatoria

A partire dal 1974, la miniriforma della società per azioni, fu introdotta la Consob e fu previsto che invece che il collegio Sindacale, si guardasse alle esperienze straniere, americane, inglese e tedesche, che avevano organi di controllo diversi dal Collegio Sindacale.
I tedeschi avevano un controllo interno che è il consiglio di sorveglianza, e professionisti esterni che avevano il compito, come soggetti che stipulavano un contratto con la società, di fare il controllo contabile. Questi soggetti sono i revisori.
Nel 1974 è stato previsto per le società quotate italiane delle società incaricate della revisione. Per alcuni anni c’è stata un po’ di confusione perché le società di revisione coesistevano con il Collegio Sindacale e c’era una sovrapposizione di ruoli.
Dal 1998 la revisione è stata resa indipendente e non più affidata al Collegio Sindacale.
Nel 2003 si è deciso che la stessa regola venisse applicata anche per le società non quotate, ordinarie, dove si è staccata la funzione di revisione dall’ambito del Collegio Sindacale per renderla funzione a se.
Si dice revisione contabile tipica delle società quotate, mentre controllo contabile per le non quotate.
La funziona è la stessa, mentre le regole per le modalità con cui l’incarico viene conferito e la disciplina del soggetto che svolge l’attività sono diverse.


Revisione obbligatoria per le società quotate


Conta molto il rapporto che sussiste tra i soggetti incaricati della revisione obbligatoria e la Consob. La Consob con propri regolamenti fissa una serie di requisiti e condizioni di onorabilità, professionalità, limiti al cumulo di incarichi, adempimenti formali (uso di formulari per la trasmissione di informazioni).
Di grande rilievo, specialmente a partire dalla riforma del 2005, è il TUF che ha avuto delle nuove norme che hanno modificato il regime delle incompatibilità, sia di rete che per i soggetti che divenivano revisori abituali di certe società.
L’art.160 del TUF, 1° comma ter, prevede che nella realtà le società di revisione hanno tentato di consolidare la loro posizione offrendo non solo servizi di revisione, ma tutta una serie di altri servizi di consulenza, assistenza, anche finanziaria. Questo articolo pone con molta chiarezza il divieto assoluto per la società di revisione di essere collegata a soggetti che svolgono questi servizi.
Per evitare che aumenti a dismisura il rapporto amichevole tra società di revisione e società revisione, la legge impone un limite massimo alla durata della revisione compiuta da una persone fisica: non si possono affidare più di due incarichi triennali, alla fine dei 6 anni occorre nominare qualcun altro, e si può ritornare a rinominare quella società solo se è trascorso almeno un triennio. Mentre la revisione effettuata da una società è incaricata ora per 9 anni.
In materia di società di revisione ci sono problemi gravi che hanno fatto scattare anche l’attenzione delle Comunità Comunitarie, che hanno emanato direttive comunitarie: da una parte la necessità di responsabilizzare il revisore, dall’altra il problema di vedere deperire, cessare l’esistenza stessa di questi enti per il rischio eccessivo di responsabilità a cui possono essere esposti.


Controllo contabile per le società non quotate


Nel caso di società non quotate bisogna distinguere tra quelle chiuse, i cui titoli non sono diffusi tra il pubblico e quelle che pur non essendo quotate sono aperte.
Per le società aperte il controllo contabile deve essere affidato ad una società di revisione e deve essere assoggettata alla stessa disciplina della revisione obbligatoria. Per altro le società aperte sono una rarità.
Per le società chiuse la revisione può essere affidata ad un revisore persona fisica, oppure a una società di revisione. Se la società non quotata è una società chiusa e non deve redigere il bilancio consolidato e non ha controllate scatta l’eccezione e il compito del controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale, art.2409 bis comma 3. In questo caso tutti i membri devono essere scritti nel registro dei revisori contabili.
Il revisore dura in carica tre anni, e può essere rieleggibile senza limiti.
Una volta nominati, la revoca non è facile.


Funzione di controllo contabile


Le funzioni del controllo contabile sono:
1. controllare la regolare tenuta delle scritture;
2. corrispondenza delle scritture al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato;
3. esprimere un giudizio sul bilancio, che può essere: giudizio senza rilievi, con rilievi, negativo, dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Negli ultimi tre casi il soggetto incaricato della revisione contabile deve motivare nella relazione il perché ha espresso questo giudizio. Il giudizio è utile ai fini dell’impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio. Qualunque sia il giudizio espresso la società è libera di approvare o meno il bilancio. Art.2434 bis 2° comma se non ci sono rilievi il bilancio può essere attaccabile solo dai soci che raggiungono il 5% del capitale sociale. Se non si arriva al 5% può comunque impugnare la delibera la Consob.


Revoca e responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile


Sono disciplinati esattamente come i membri del Collegio Sindacale.
C’è un tema particolarmente delicato che riguarda la responsabilità nei confronti dei terzi dei soggetti incaricati sia della revisione contabile obbligatoria che del controllo contabile. Il problema sorge dal fatto che questi soggetti non sono un organo della società, ma operano sulla base di un contratto. Tuttavia questi soggetti incaricati del controllo contabile rilasciano attestazioni in esecuzione del loro contratto che hanno una credibilità anche nei confronti dei terzi. Quindi ci si è chiesti se il terzo che ha avuto fiducia sulle attestazioni rilasciati da questi soggetti, subisca un danno, perché quelle attestazioni sono improprie, può essere agire nei confronti dei soggetti incaricati e se si a quale titolo: La società può agire nei confronti degli incaricati al controllo contabile. Da un punto di vista di principi non è possibile a un terzo lamentarsi della cattiva esecuzione di un contratto tra altri soggetti e non può pretendere di essere risarcito per questa cattiva esecuzione. Si ammette sulla base di ragionamenti che non sono uniformi nella dottrina ma ci sono vari percorsi per arrivare alla conclusione che la responsabilità dei revisori nei confronti di terzi c’è ed è di natura extracontrattuale. La responsabilità extracontrattuale ha un ostacolo maggiore, bisogna dare la prova che il soggetto al quale si chiede di essere risarcito ha voluto fare un danno. Se la responsabilità è contrattuale invece, l’onere della prova ricade invece sul soggetto convenuto, su chi era tenuto all’esecuzione corretta dell’attestazione professionale, e deve lui dimostrare che ha svolto secondo criteri di diligenza professionale quella prestazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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