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La nozione di società, di impresa e i tipi di contratti societari (Art. 2247 C.C.)

Per secoli la società viene intesa come conseguenza di un contratto con scopo di lucro che dava luogo all’applicazione di norme commerciali distinte da quelle civilistiche.
Anche se la società nasce da un contratto, con essa nasce un patrimonio (entificazione del patrimonio), attorno al quale si crea un nuovo soggetto di diritti.
Oggi – a seguito della riforma del 2003 – intendiamo la società come soggetto che nasce da un patrimonio.


Il contratto societario e il contratto di vendita


Tradizionalmente si tratta di un contratto per collaborare e portare a termine un progetto comune: si versa un contributo per partecipare del patrimonio della società, il quale nelle società di capitali è distinto da quello dei soci.
Detto questo, il contratto societario si differenzia dal tipico contratto di vendita in quanto, con quest’ultimo non nasce un nuovo soggetto, ma sorgono diritti e doveri in capo alle parti.


Il concetto di impresa


Si intende l’organizzazione di una società.
Prima del 1942 – si guardavano i singoli atti compiuti.
Successivamente – si prende in considerazione una serie di atti legati funzionalmente per realizzare un’attività.

Società e impresa: nozioni collegate

Attualmente la società viene considerata come la forma organizzativa dell’attività d’impresa in cui è rilevante la struttura finanziaria. Ciò viene esaltato soprattutto nelle cooperative e nelle società di capitali, mentre nelle società di persone conta prevalentemente la responsabilità illimitata dei soci.
La SOCIETÀ dà luogo a un soggetto distinto da quello dei soci tramite un contratto. Tuttavia, non la si può considerare solo come contratto, oppure come soggetto distinto dai soci, ma come FORMA DI ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA SOTTOSTANTE, FORMA CHE ENFATIZZA LA STRUTTURA FINANZIARIA.
Per il Legislatore, oggi, l’esercizio d’impresa è la CONNOTAZIONE ESSENZIALE DELLA SOCIETÀ. Tanto è vero che, se in passato era inimmaginabile convertire un contratto di associazione con fini distinti dal profitto in un contratto societario, oggi la trasformazione è possibile, è sufficiente che non manchi la continuità nell’esercizio dell’attività.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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