I servizi postali
Il settore era caratterizzato da un regime di riserva , con due parziali deroghe, che permettevano la concessione di particolari servizi ai privati:
-> concessione generale e senza limiti espressi, totalmente a discrezione del Direttore Provinciale delle Poste;
-> concessione limitata ad alcuni servizi, su base territoriale provinciale, vincolata al rispetto di Accordi tra il privato e la PA.
Il nuovo regime è basato su 2 Dir. Comunitarie: la Dir. 67/’97 e la successiva Dir. 39/’02.
La prima norma regola il sistema tariffario del servizio postale, che diventa Unico Nazionale, e disciplina alcuni aspetti essenziali delle prestazioni di s.u. del settore, le quali, a differenza di altri settori, ricoprono gran parte delle prestazioni complessive. La selezione degli operatori incaricate delle suddette prestazioni è a discrezione dei singoli Stati membri e il loro finanziamento avviene tramite i ricavi da monopolio, ossia tramite i ricavi derivanti dall’erogazione di una parte di servizi, che eccedono quelli di s.u., ma che vengono ugualmente riservati al soggetto designato dallo Stato.
La seconda norma vuole accrescere la concorrenza nel settore, introducendo un’ulteriore metodo di finanziamento: il fondo perequativo derivante dal Play-or-pay, utilizzabile qualora i ricavi da monopolio non siano sufficienti a coprire gli oneri di s.u., oppure non vi siano per nulla. Ciò presuppone che viene lasciata completa libertà in capo agli Stati sulla possibilità di designare loro stessi i soggetti(o soggetto) incaricati di erogare le prestazioni di s.u., oppure di lasciare al mercato tale decisione.
-> concessione generale e senza limiti espressi, totalmente a discrezione del Direttore Provinciale delle Poste;
-> concessione limitata ad alcuni servizi, su base territoriale provinciale, vincolata al rispetto di Accordi tra il privato e la PA.
Il nuovo regime è basato su 2 Dir. Comunitarie: la Dir. 67/’97 e la successiva Dir. 39/’02.
La prima norma regola il sistema tariffario del servizio postale, che diventa Unico Nazionale, e disciplina alcuni aspetti essenziali delle prestazioni di s.u. del settore, le quali, a differenza di altri settori, ricoprono gran parte delle prestazioni complessive. La selezione degli operatori incaricate delle suddette prestazioni è a discrezione dei singoli Stati membri e il loro finanziamento avviene tramite i ricavi da monopolio, ossia tramite i ricavi derivanti dall’erogazione di una parte di servizi, che eccedono quelli di s.u., ma che vengono ugualmente riservati al soggetto designato dallo Stato.
La seconda norma vuole accrescere la concorrenza nel settore, introducendo un’ulteriore metodo di finanziamento: il fondo perequativo derivante dal Play-or-pay, utilizzabile qualora i ricavi da monopolio non siano sufficienti a coprire gli oneri di s.u., oppure non vi siano per nulla. Ciò presuppone che viene lasciata completa libertà in capo agli Stati sulla possibilità di designare loro stessi i soggetti(o soggetto) incaricati di erogare le prestazioni di s.u., oppure di lasciare al mercato tale decisione.
Per comprendere meglio la struttura del settore dei servizi postali, occorre distinguere tra:
- prestazioni di servizio universale (Art. 3) non remunerative;
- prestazioni di servizi remunerativi riservati (pacchi fino a 350, pi fino a 50g con la Dir del 2002), i quali sono assegnati all’operatore designato dallo Stato all’erogazione del s.u., e servono a coprire gli oneri che ne derivano;
- prestazioni di servizi remunerativi non riservati (tutti gli altri), sottoposti ad un regime pienamente liberalizzato.
- prestazioni di servizio universale (Art. 3) non remunerative;
- prestazioni di servizi remunerativi riservati (pacchi fino a 350, pi fino a 50g con la Dir del 2002), i quali sono assegnati all’operatore designato dallo Stato all’erogazione del s.u., e servono a coprire gli oneri che ne derivano;
- prestazioni di servizi remunerativi non riservati (tutti gli altri), sottoposti ad un regime pienamente liberalizzato.
La direttiva del ’97 stabilisce che deve esserci una Separazione Contabile per i servizi riservati da quelli non riservati. Questo perché si vuole evitare finanziamenti incrociati, ossia si vuole evitare che i ricavi da monopolio relativi alle prestazioni di servizi riservati remunerativi (al contrario di quelle di s.u.) vadano a finanziare la parte di servizio non riservato, ledendo così il suo regime di piena e libera concorrenza.
Il regime d’accesso ai servizi non riservati è sottoposto alle Autorizzazioni Generali, mentre quello ai servizi riservati (e quindi anche di s.u.) alle Licenze Individuali.
Continua a leggere:
- Successivo: Il trasporto aereo e i trasporto ferroviario
- Precedente: Le comunicazioni elettroniche
Dettagli appunto:
-
Autore:
Michele Fanelli
[Visita la sua tesi: "Le agevolazioni fiscali per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia."]
- Università: Università degli Studi della Tuscia
- Facoltà: Economia
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- L'analisi di impatto della regolazione: la difficile integrazione nel processo di policy making
- Regolazione dei sistemi aeroportuali: analisi di benchmark e meccanismi tariffari
- ''Nudge regulation'' e comunicazione pubblica
- Uso di Melatonia nella Palliazione dei Disturbi del Ritmo Sonno / Veglia in Hospice
- Analisi d'impatto della regolamentazione: il roaming internazionale
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.