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Una disciplima giuridica per i documenti informatici

10 novembre 1997

Il Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, finalizzato principalmente a riorganizzare la macchina burocratica (si inquadra nel filone della riforma della Pubblica Amministrazione), indica, per la prima volta, i criteri giuridici oggettivi ai quali dovranno sottostare i documenti informatici e le modalità con le quali i contratti di compravendita dovranno essere sottoposti.
Esso equipara la firma digitale a quella tradizionale disponendo che: «Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell' art. 2702 del codice civile» (art. 5 comma 1); «l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo» (art. 10 comma 2). Inoltre: «I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge» (art. 11).
Stante l'equivalenza, sul piano giuridico, della firma digitale a quella tradizionale e dei particolari effetti che ciò comporta la prima assolve alle funzioni attribuite dalla dottrina alla seconda e precisamente:
funzione indicativa dell'autore del documento, consistente nella possibilità di risalire con certezza all'identità del sottoscrittore;
funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento da parte del sottoscrittore e di assunzione della paternità delle dichiarazioni in esso rese (il documento potrebbe, infatti, essere stato redatto da altri ma é solo colui che lo sottoscrive che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in esso contenute come manifestazione della propria volontà);
funzione probatoria che é il risultato dell'insieme delle due funzioni precedenti e cioè di mezzo di prova della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi ha sottoscritto.

Tesi correlate:

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