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Il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro
La legge n. 1369 distingue tra la fattispecie dell'«appalto di opere e servizi» svolto da un soggetto che, operando con una propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, svolge un'attività consentita, in quanto economicamente utile e perciò meritevole di apprezzamento nel nostro ordinamento giuridico (art. 3), e «l'appalto o il subappalto o in qualsiasi altra forma dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario» (art. 1), attività vietata dalla legge stessa.
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