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Emanato il codice antidumping del Tokyo round

12 aprile 1979

Viene emanato il codice antidumping del Tokyo round («Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT»), finalmente sottoscritto anche dagli Stati Uniti, che rappresenta un notevole passo in avanti nella regolamentazione di tale fattispecie. Innanzitutto finisce il doppio regime in una materia così delicata e vitale per lo sviluppo equilibrato del commercio internazionale (tale situazione era dovuta all'esistenza di una disposizione, ribattezzata grandfather clause, che prevedeva che uno stato contraente che avesse già nel proprio sistema interno una disciplina del dumping era esentato dal conformare la propria legislazione interna alle disposizioni previste nella Parte seconda dell'Accordo generale in materia di dumping), ed inoltre il nuovo codice fornisce una maggiore guida nella determinazione del dumping e del danno.
Ciononostante il codice non rappresenta altro per le nazioni che un framework piuttosto generale da seguire nell'investigazione e nell'imporre i dazi. Inoltre esso è caratterizzato da ambiguità su numerosi punti controversi, ed è limitato dal fatto che solo le 27 parti sottoscrittrici del codice ne sono sottoposte.

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