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Intrudozione alla legislazione anti-inquinamento

Prima del secolo scorso nessuno aveva mai pensato ai costi dal punto di vista ambientale. Ad un tratto, attraverso la resa di alcuni indicatori (oltre a domanda e offerta) è entrata la variabile ambientale.
Si cerca sempre la crescita del consumo, mai il pareggio tra domanda e offerta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo assistito alla crescita del consumo.
Nel 1950 ci fu la Convenzione Internazionale sugli Uccelli. Nel 1970 una Carta dell’Acqua e poi nel 1971 una Convenzione sulle zone umide, in quanto habitat ricchi di biodiversità.
L’elemento più importante fu un’iniziativa presa da Aurelio Peccei (rappresentante FIAT in Sud America) che pensò: “se abbiamo un sistema che prevede la continua crescita dei consumi e la popolazione sta aumentando, quando troveremo il nostro limite?”. Egli commissionò uno studio e nel 1972 si tenne una conferenza internazionale a Stoccolma organizzata dall’ONU: vennero affermati dei principi (una conferenza non è vincolante), quali l’incidenza dell’uomo sulla natura, il principio del rapporto inter-generazionale, il concetto delle risorse naturali, le risorse rinnovabili e non rinnovabili. Da questa conferenza emerge il fatto, che non c’è una critica al modello di sviluppo, né si dà una ricetta del modello di benessere che vogliamo assumere. Ci sono affermazioni più generali, come quella di tenere conto della capacità di carico dell’ecosistema. Questa conferenza fu il punto di partenza per altri eventi come l’UNEP, ovvero un programma dell’ONU che aiuta gli stati ad avere una crescita consona alla tutela dell’ambiente.
Il Mercato Comune Europeo (MEC) assume il tema ambiente nella tematica comunitaria.
Dopodiché, prima della Conferenza di Rio, si è cominciato a ragionare anche su altri aspetti: se c’è un problema ambientale qual è lo sviluppo che dobbiamo attenderci? Alla fine degli anni ’80 il primo ministro norvegese commissionò uno studio in cui, per la prima volta, viene delineato il concetto di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa il bisogno delle generazioni attuali, senza causare danno alle generazioni future.
Nel 1992 si tenne la Conferenza di Rio, dove si parla di sviluppo sostenibile. Il punto 8 esprime un’esplicita critica al modello di consumo. Viene individuato il concetto della partecipazione: se dobbiamo modificare il nostro consumo dobbiamo cambiare anche la gente e per operare questo cambiamento sociale bisogna partecipare. Visto che c’è un modello culturale predominate, c’è il bisogno di molta partecipazione. Partecipazione significa diritto di essere informati, diritto di chiedere informazione, la possibilità di poter dare la propria opinione. Diventa importante anche il principio della responsabilità dei danni causati all’ambiente. Nel momento in cui riconosco giuridicamente che bisogna riparare un bene, riconosco l’esistenza di un dello stesso sotto il profilo giuridico. Quando riconosco una responsabilità per un danno verso l’ambiente devo sapere cos’è l’ambiente e come posso ripararlo.
Internalizzazione dei costi: considero nel prezzo anche l’uso dei beni collettivi, quali l’ambiente; assumiamo il contesto ambientale all’interno del processo di produzione.
Viene introdotta la VIA; vengono individuate categorie di soggetti che devono essere integrati nelle politiche, che a loro volta devono essere integrate tra loro e non separate.
Furono approvate altre tre convenzioni che hanno iniziato a strutturare i più gravi problemi del pianeta dal punto di vista ambientale: perdita di biodiversità, deforestazione e cambiamenti climatici. Quindi dopo che sono stati annunciati i principi, vengono individuate le problematiche che stanno dietro a questi principi.
TIEB (G8 2007)→ programma che definisce i costi che dovremmo sostenere in caso di sostituzione del servizio gratuito che oggi la natura ci fornisce. Ha stimato che i costi di questi servizi siano pari al doppio del PIL mondiale.
L’Agenda 21 è un sistema operativo che delinea i modi operandi per definire le politiche ambientali; il documento viene articolato in 4 sezioni.
Nel 2000 furono fissati i “Millennium Goals”, ovvero 8 obiettivi del millennio: per esempio, entro il 2015 bisogna ridurre di 2/3 le persone affette da alcune malattie. Viene introdotta la misurabilità, infatti vengono affidati compiti con delle scadenze, obiettivi che quindi devono essere misurabili.
Nel 2002 a Johannesburg c’è stato un incontro dove è stata promulgata una enunciazione di principi, che però non ha portato dati interessanti.
Il prossimo anno si svolgerà il “RIO + 20”, dove verrà affrontato il concetto di sviluppo sostenibile, che non è ancora chiaro. L’UE sta cercando altri indici,  oltre al PIL, per definire lo stato di benessere.
L’organizzazione (FAO, WTO) ha una struttura che al suo interno si governa, ha un giudice in grado di condannare gli stati che non osservano le indicazioni.
L’UNEP, invece, è una struttura che non ha potere così forte. Al di sotto dell’ONU c’è l’UE, che ha un suo programma d’azione e poi c’è l’Italia.
Dal ’70 nell’UE, c’è stata una proliferazione di normative che riguardano l’ambiente. Nel 1979 esce la prima direttiva che salvaguarda la biodiversità, in particolare le specie migratorie.
L’UE si è dovuta muovere attraverso una serie di ordinamenti separati che dovevano essere armonizzati. Un altro principio è quello del mutuo riconoscimento, cioè il riconoscimento delle pratiche normative che ogni stato aveva in precedenza.
L’UE costituisce un’entità sovra-nazionale con propria autorità giuridica. Questa entità ha un Parlamento e una Commissione. Il parlamento è eletto dal popolo, mentre i membri della Commissione Europea sono eletti dai singoli stati. Il parlamento non ha un potere autonomo legislativo, ma lo ha mediato con la commissione.
Esistono il Regolamento Comunitario e la Direttiva. Il Regolamento è di immediata applicazione all’interno dei singoli stati e diventa legge; l’aspetto sanzionatorio è riservato agli stati ed è applicato non molto spesso nel regime ambientale.
La Direttiva, invece, è un provvedimento che individua delle indicazioni di massima che devono essere rispettate dai singoli stati; non hanno rilevanza immediata, ma devono essere recepite attraverso un provvedimento dello stato membro. Questo è lo strumento più comune che si ha nel settore ambiente. La direttiva prevede un obbligo per gli stati, mentre il regolamento può riguardare anche la singola persona.
Esiste una Corte di Giustizia dell’UE. Nel caso in cui non venga recepita o rispettata la direttiva si porta in giudizio lo stato, mentre nel caso non venga rispettato il regolamento si porta in giudizio il singolo individuo o la società. La direttiva è lo strumento più utile per armonizzare i vari stati.
Il processo di integrazione dopo una grande quantità di direttive tiene conto anche dei programmi d’azione.
Nel 1987 c’è stato il trattato di Maastricht: l’art.174 parla di ambiente e in particolare della salvaguardia della salute e degli ambienti naturali. Al comma 2 riporta 4 principi e afferma che la normativa comunitaria viene prodotta sulla base di questi: principio di precauzione, principio di prevenzione, principio della correzione del danno ambientale alla fonte e il principio del “chi inquina paga”. Il primo può essere invocato quando pur non avendo la prova scientifica che dimostri la pericolosità di un prodotto, come stato posso fermare quel prodotto.
Il secondo entra in gioco quando io so bene qual è il danno causato da quell’attività, da quel bene, quindi è un principio molto più limitato perché io so come comportarmi, e si applica nel diritto ambientale ogni volta che qualcosa o qualcuno causa danno all’ambiente.
Il terzo è rivolto alle politiche degli stati: ogni volta che fai scelte strategiche cerca di indicare quali sono le azioni che possono causare danno.
Il quarto è quello dell’internalizzazione dei costi: se produco rifiuti devo pagare per smaltirli.
Il principio di precauzione è arbitrario e possono esserci abusi, quindi bisogna tenere conto di altri criteri per la sua applicazione:
la proporzionalità: la misura che si deve adottare deve essere proporzionale al rischio;
la congruità: l’intervento deve essere congruo alla misura adottata;
la revisionabilità: bisogna essere sempre in condizioni di rivedere la decisione assunta in caso di avanzamento scientifico;
la non discriminazione: situazioni analoghe non devono essere trattate in modo differente;
la valutazione costi/benefici: nel campo dell’accettabilità sociale e ambientale.
Quindi quando si invoca il principio di precauzione bisogna farlo attraverso questi punti.
Il programma europeo definisce gli impegni in capo alla commissione. La commissione si muove dapprima consultando le parti interessate.
L’Italia ha una struttura basata su Stato, Regione, Provincie, Comuni e Comunità montane. Stato e regioni hanno potere legislativo (tra le regioni fanno parte anche le provincie autonome di Trento e Bolzano); gli altri enti hanno potere amministrativo che si esercita attraverso atti amministrativi, che possono essere impegnati di fronte ai TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
Dal 2000 tutto quello che spetta allo stato viene indicato nella carta costituzionale insieme alle competenze delle regioni. Poi c’è la competenza esclusiva e concorrente. Lo stato interviene con leggi quadro che devono essere recepite dalle regioni.

La giunta regionale esercita funzione amministrativa.
Diritto soggettivo→ quando si ha un rapporto di proprietà con il bene e anche di possesso (affitto); vale anche nei confronti di una pena.
Interesse legittimo→ non esiste un rapporto diretto con il bene e si manifesta nei confronti della pubblica amministrazione; è un livello di tutela inferiore rispetto al diritto soggettivo perché posso farlo valere solo di fronte alla pubblica amministrazione. Per esempio, se la pubblica amministrazione vuole costruire un parcheggio e deve far espropriare , deve dare una serie di atti che richiamano il motivo per cui espropria; questa serie di atti viene riportata nel provvedimento insieme alle premesse. L’interesse legittimo è la possibilità di andare di fronte al giudice per richiamare il rispetto di tutte le sequenze che la legge prevede. Col diritto soggettivo io tutelo il bene in quanto tale, mentre con l’interesse legittimo io tutelo il rispetto della legge e del procedimento da parte della pubblica amministrazione.
Interesse collettivo→ ci sono beni universitas. Il bene ambiente è immateriale e il ministero dell’ambiente è un’amministrazione. Se il ministero fa un provvedimento che danneggia l’ambiente si fa riferimento a persone giuridiche che tutelano l’ambiente. Le associazioni ambientaliste hanno il potere di impugnare di fronte ai TAR provvedimenti che possono danneggiare l’ambiente, cosa che non può fare il singolo cittadino.
Ci sono tre diversi tribunali: civile, penale e amministrativo. Il diritto ambientale viene tutelato attraverso il civile e l’amministrativo. Il giudice penale condanna ad una sanzione, mentre il giudice amministrativo afferma se un provvedimento è leggittimo o meno, in base alla correttezza della procedura (in base alla legge).
TAR→ consiglio di stato; si va al consiglio di stato quando si impugna una sentenza del TAR.

Nel 1973 l’Italia si inventa un Ministero dell’ecologia senza un bilancio proprio, creando una scossa al sistema delle competenze fra stato e regioni. Le regioni affermavano che il tema l’ambiente è di loro competenza. La giurisprudenza sono le corti, i giudici.
Potere legislativo→ parlamento
Potere esecutivo→ governo
Potere giudiziario→ corti

Quando, nel 1986, ci fu l’incidente di Cernobyl, si è posto nuovamente il tema ambiente e lo stato italiano istituisce un Ministero dell’Ambiente con la legge 349. È un ministero con un bilancio proprio e solleva un dibattito con le regioni.

1. Costituzione
2. Leggi ordinarie→ le decide il parlamento; l’esecutivo può esercitare questa funzione quando si parla di Decreto Legge (D.L.) e decreto legislativo.
3. Decreto legge→ viene emesso quando ci sono necessità d’urgenza e bisogna derogare una legge ordinaria. Ha vigenza di 60 giorni e il parlamento entro 60 giorni lo dovrà convertire in legge, altrimenti decade.
4. Decreto legislativo→ è l’inverso, ovvero il parlamento dice che non ce la fa a emanare una legge e delega con decreto legislativo il compito all’esecutivo. Anche in questo caso la delega non è in bianco, ma si deve indicare il tempo entro il quale il governo ha questo potere, la materia, i principi e i criteri. Per esempio, un criterio può essere quello di non toccare le imposte, oppure il principio di smaltire i rifiuti presso il luogo di produzione.
Il sistema è rigido perché se voglio modificare la Costituzione occorrono 4 passaggi: deve essere approvata dalle due camere, poi deve tornare alle due camere. Occorre una maggioranza qualificante assoluta dei membri aventi diritto al voto. Se non viene raggiunto il quorum viene fatto un referendum popolare confermativo.

Le regioni dicono che la materia ambiente è la loro. Però alla fine hanno torto: esiste una materia ambiente perché esiste un bene giuridico ambiente. Un bene ha un valore perché ha una consistenza. La corte dice che il bene giuridico ambiente è immateriale, sebbene formato da diverse componenti fisiche.
Il Ministero dell’Ambiente è diviso in direzioni generali, ognuna delle quali ha le sue competenze. Il ministero dell’Ambiente trova delle concorrenti perché va a toccare le competenze di altri ministeri, per esempio quello dei lavori pubblici e il ministero dello sviluppo economico. Il MATTM nacque con la tecnica del ritaglio, cioè prendendosi le competenza degli altri ministeri partecipando a conferenze di procedimenti di competenza degli altri ministeri.
Oggi ha delle vere e proprie competenze.
Fu creato un istituto tecnico-scientifico detto ANPA (oggi ISPRA) che definisce le regole tecniche. Esistono altre strutture come il CNR,  l’ENEA che però non sono regolate dal Ministero dell’Ambiente.
Si pone il problema di come far nascere la normativa ambientale in Italia. Negli anni ’70 iniziano ad esserci interpretazioni di leggi preesistenti come strumenti per la tutela dell’ambiente (era fatto dalle preture).

Il paesaggio evolve, ha delle proprie leggi naturali. Se voglio proteggere un parco, dobbiamo capire come quel valore si conserva. Era tutto legato al valore cultura, paesaggio.
La legge del ’39 dice che occorre fare i Piani Paesistici. Il paino territoriale passa da un piano settoriale ad un qualcosa che non riguarda solo l’uomo, ma la natura stessa dell’ambiente (per es. capacità di carico).
L’art.8 della legge 349 riconosce il risarcimento del danno ambientale: dal momento in cui riconosco il danno sull’ambiente, devo riconoscere il valore giuridico dell’ambiente. Se l’ambiente è un bene collettivo rientra nel danno erariale. Il compito del riconoscimento del danno ambientale è affidato al giudice civile.

Elementi: suolo, aria, acqua, paesaggio, ecosistemi, flora, fauna.
Fattori: rumore, vibrazioni, emissioni.
Gli elementi rientrano nel paesaggio, mentre i fattori sono più afferenti alla salute. Nello studio di impatto ambientale c’è la fusione tra questi due ambiti ad è fine all’ambiente, in quanto struttura vitale dinamica. Il diritto ambientale è l’insieme delle relazioni tra le attività umane e la capacità di carico dell’ambiente.

Tratto da LEGISLAZIONE ANTI-INQUINAMENTO di Marco Cavagnero
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