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Bonifica dei siti contaminati

Può concorrere al risarcimento del danno. Sta acquisendo sempre più un ambito applicativo anche al di fuori del concetto di crisi. Non c’è un riferimento comunitario e l’unico può esserlo il danno ambientale.
Riguarda la restituzione di un’area ad un livello di contaminazione da non costituire un pericolo per l’ambiente. Non si applica in caso di fonte diffusa: in caso di inquinamento diffuso sono le regioni che devono fare i piani di risanamento. Sono state individuate 2 destinazioni d’uso (residenziale e industriale) con 94 analiti. Esistono anche le destinazioni d’uso agricola e militare: la prima ricade nella residenziale, mentre la seconda si valuta caso per caso.
Bisogna prendere in considerazione il fondo naturale. L’inquinamento diffuso è determinato da fonti che sono singolarmente accettabili, ma non lo sono in maniera cumulativa, in questo caso interviene la regione.
Accanto a questo meccanismo di oggettività, dato dalla destinazione d’uso e dal fonfo naturale, accanto alla soggettività (dolo o colpa), il legislatore prevede due valori di concentrazione:
CSC: le troviamo nelle tabelle allegate al 152/06;
CSR: le individuiamo caso per caso come valori sito-specifici.
Sito potenzialmente contaminato: il sito presenta concentrazione degli inquinanti superiore alle CSC.
Sito contaminato: i valori di concentrazione CSR sono inferiori ai valori reali.
Sito non contaminato: il valore è al di sotto delle CSC, oppure se superiore è al di sotto delle CSR.

Può verificarsi che le CSR siano inferiori alle CSC, soprattutto per quanto riguarda le acque. Le tabelle allegate elencano 94 analiti per i suoli e 91 per le acque. Se troviamo una sostanza non presente in tabella esiste un procedimento aggiuntivo che si sviluppa all’interno degli organismi tecnici (ISPRA, ISS), che decidono quali sono le concentrazioni che possiamo accettare, sempre tenendo conto delle destinazioni d’uso.
Esiste una sanzione penale nel caso in cui non si provvede alla bonifica. Il comportamento è sanzionabile solo se c’è un comportamento omissivo. Quello della bonifica è un reato sostanziale, cioè se ho superato il limite e ho danneggiato l’ambiente. Nel momento in cui riparo il danno non vengo punito; però se mi accorgo che ho fatto il danno e tornando indietro commetto un altro reato, non vengo punito neanche per questo.
Se supero le CSC il sito è potenzialmente contaminato, quindi non ho l’obbligo di bonifica, mentre se supero anche le CSR c’è obbligo di bonifica. Se supero solo le CSC cosa succede?
L’ordine deve essere a carico del responsabile dell’inquinamento che non è per forza il proprietario del terreno o dell’impresa. Anche il proprietario può essere responsabile, per esempio: un camionista sbanda ubriaco rovesciando inquinanti su un terreno, si può dire al contadino (proprietario del terreno) di applicare le MISE (Misure di messa in Sicurezza di Emergenza), ma non ha l’obbligo di bonifica.
La responsabilità fra persone fisiche non si trasmette, cioè se vendo il camion la responsabilità non passa al nuovo proprietario; ma se viene coinvolta una persona giuridica, ad esempio se una grande industria inquina un’area che viene acquistata da una nuova impresa, la responsabilità può essere trasmessa. Quindi la responsabilità può essere trasmessa tra persone giuridiche.
La responsabilità per il risarcimento del danno da trasporto marittimo di idrocarburi prevede un massimo. La responsabilità per la bonifica può anche derivare da altre normative.

Tutti i siti sono di interesse regionale, tranne eccezioni di interesse nazionale. La provincia partecipa ai procedimenti intrapresi dalla regione, la quale può delegare alla provincia le operazioni di bonifica, però la competenza primaria rimane in ogni caso alla regione. La provincia ha la competenza dei controlli.
Il comune ha il compito di procedere in sostituzione, cioè se non viene trovato un responsabile o questo non ha la possibilità di bonificare. Il comune deve riportare sui certificati di destinazione urbanistica la registrazione delle operazioni di bonifica. Se il comune non ottempera interviene la regione.
Ci sono due fasi del procedimento: si può avere un evento che può essere un incidente, o l’effetto di un evento o di una serie di eventi.

Tratto da LEGISLAZIONE ANTI-INQUINAMENTO di Marco Cavagnero
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