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Classificazione dei rifiuti

Ci sono due grandi categorie: Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali; poi ci sono i rifiuti pericolosi e i non pericolosi. Negli RSU si possono inserire gli assimilabili agli urbani, ovvero i rifiuti prodotti dal piccolo commerciante che non è in grado di gestirli da sé.
Tipizzazione in base al titolo CER: sono 20 classi in cui si indicano tutte le tipologie di rifiuto. Ogni codice è composto da 6 cifre: le prime due indicano la classe di appartenenza, la seconda e la terza la caratteristica di trattamento, e la quinta e la sesta la caratteristica degli stessi. Quando accanto al codice c’è un asterisco vuol dire che il rifiuto è pericoloso.

Classificazione delle operazioni di trattamento:
a) Smaltimento (S)
b) Recupero (R)

C’è anche una classificazione in base alla pericolosità del rifiuto.

Responsabilità→ gli obblighi di smaltimento da parte del produttore vengono meno in caso di auto smaltimento, oppure quando si usufruisce del servizio delle strutture autorizzate (nettezza urbana).

Albo gestori→ titolarità degli operatori della gestione. C’è un controllo sull’idoneità del gestore che si fa tramite l’iscrizione all’albo. Ci sono categorie per classi di rifiuti.

Autorizzazioni→ obbligatorie per l’esercizio e la realizzazione degli impianti. La richiesta di esercizio è periodica e vale 5 anni. La fase dell’esercizio può prevedere l’AIA (se è un impianto sottoposto ad essa), mentre per la realizzazione la VIA. L’autorizzazione prevede anche le modalità tecniche di rinnovazione dell’impianto e come si intende restituire l’area dopo la chiusura dello stesso. L’autorizzazione all’esercizio riporta le modalità di controllo periodico dell’impianto, comprese le emissioni. Ci sono regole particolari per gli impianti sperimentali. Esistono procedure semplificate nel caso in cui si provvede all’autosmaltimento: c’è la semplice comunicazione all’amministrazione, la quale se non obietta si intende rilasciata.

Divieto di miscelazione→ tranne specifiche autorizzazioni.

Divieto di abbandono→ chiunque abbandona un rifiuto in un posto dove non si dovrebbe, risponde all’onere del rifiuto stesso. Se il terreno appartiene ad un’altra persona, questo deve dimostrare di non essere il colpevole; l’imputabilità è per dolo o colpa.

Tratto da LEGISLAZIONE ANTI-INQUINAMENTO di Marco Cavagnero
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