Skip to content

Fatto notorio e massime d'esperienza




Non sempre l'esistenza di un fatto deve essere provata. Non si richiede la prova di un fatto che appartiene al normale patrimonio di conoscenza di una determinata cerchia sociale e che può essere, perciò, conosciuto, nella sua distinta identità storica, dal giudice senza la necessità di ulteriori verifiche in punto prova (fatto notorio). La data di un terremoto, di uno sciopero generale, di una festività religiosa rientrano in questa nozione e, quindi, non debbono essere provati.
L'art. 115 c.p.p. dispone esplicitamente che il giudice " può..senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". La massima di esperienza non è altro che una regola di esperienza basata su dati scientifici o su una esperienza particolarmente qualificata dal decorso del tempo. Un esempio tipico di regola di giudizio costituita da massima di esperienza si ha in tema di impronte digitali, poiché un'esperienza consolidata ha dimostrato che se un'impronta trovata su un determinato oggetto presenta almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione all'impronta corrispondente dell'imputato, è corretto ritenere che l'imputato stesso sia identificabile con il soggetto che ha lasciato l'impronta. In altri termini, una volta accertata la relazione tra i due fatti l'identificazione del soggetto che ha lasciato l'impronta discende dalla massima di esperienza.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.