Il principio dispositivo
Un principio fondamentale in ordine alla acquisizione delle prove è quello dispositivo posto che, secondo l'art. 190 c.p.p., "le prove sono ammesse a richiesta di parte".
Il principio dispositivo risulta dalla prima parte del comma 1. ove stabilisce che "le prove sono ammesse a richiesta di parte" ed è ribadito dal comma 2. che sottolinea l'eccezionalità dell'assunzione di prove non richieste dalle parti.
Diritto alla prova e principio dispositivo sono concetti completamente diversi. Infatti, il diritto alla prova stessa, mentre il principio dispositivo riserva alle parti l'iniziativa in tema di assunzione della prova escludendo o prevedendo come eccezionali i poteri di autonoma iniziativa dell'organo giurisdizionale in tema di assunzione della prova.
Deroghe al principio dispositivo:
- Per quanto concerne la regola del principio dispositivo, che vieta al giudice di esercitare il suo potere di cognizione su fatti diversi da quelli allegati dalle parti, tale regola comporta che il giudice dovrà giudicare unicamente sui fatti enunciati dalle parti. In altri termini, nella fase di richiesta delle prove si enuncia il thema probandum e di una deroga alla regola del principio dispositivo sopra enunciata potrà parlarsi in tanto in quanto sia consentito al giudice introdurre un thema probandum non indicato dalle parti. Al riguardo viene in considerazione l'art. 506,1 c.p.p., il quale con riferimento ai poteri del presidente del collegio in ordine all'esame dei testimoni o delle pari private stabilisce che il presidente "in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per l completezza dell'esame". Ciò significa che nella particolare ipotesi prevista dalla disposizione sopra menzionata il tema di prova anziché essere posto dalle parti viene eccezionalmente posto alle parti. Peraltro, a sottolineare l'assoluta eccezionalità della deroga va rilevato come la possibilità per il giudice di inserire d'ufficio il thema probandum va esercitata "in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture".
- Per quanto concerne la seconda regola riconducibile al principio dispositivo che vieta al giudice di assumere prove d'ufficio, comporta che il giudice possa assumere solo prove richieste dalle parti come esplicitamente stabilito dall'art. 190,1.
La possibilità di eccezioni alla regola è espressamente contemplata dall'art. 190,2 per cui "la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio". Qui intendiamo soffermarci sulla eccezione più vistosa, che è ovviamente quella dell'art. 507 c.p.p. (per cui il giudice del dibattimento "terminata l'acquisizione delle prove … se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova"). L'art. 507 c.p.p. è interpretabile nel senso che al giudice è consentito unicamente di disporre l'assunzione dibattimentale. Pertanto, tale potere non sussisterebbe ove mancasse completamente l'istruzione dibattimentale oppure quando la assoluta necessità di nuovi mezzi di prova non emergesse dalla istruzione dibattimentale.
In base, invece, ad una seconda interpretazione l'art. 507 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di assumere nuovi mezzi di prova in ogni caso di assoluta necessità e, cioè, anche quando la necessità stessa sia stata determinata da una carenza parziale o totale nella attività di una o di entrambe le parti, che non hanno provveduto alla richiesta di assunzione. Il che significa ammettere l'iniziativa probatoria del giudice in ordine a prove dalle quali le parti siano decadute sia nel caso in cui vi sia stata una istruzione dibattimentale sia nel caso in cui sia mancata ogni attività istruttoria.
L'amplissimo potere attribuito al giudice ex art. 507 c.p.p., alla stregua della interpretazione delle Sezioni unite e della Corte costituzionale, fa sì che il giudice eserciti una funzione di supplenza dell'accusa o della difesa in ordine alla richiesta di assunzione delle prove rispettivamente formulata dal p.m. e dal difensore dell'imputato ed anche se ciò può in astratto conciliarsi con una posizione di terzietà del giudice, deve riconoscersi come l'amplissima possibilità di assumere prove d'ufficio attribuita al giudice del dibattimento e la conseguente menomazione del principio dispositivo di fatto non può non comportare, altresì, una menomazione della posizione di imparzialità del giudice. La posizione di terzietà non può non essere scalfita allorquando si richieda al giudice si supplire alla carente attività della parte accusa o della parte difesa.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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