Le questioni preliminari
La fase degli atti preliminari al dibattimento si protrae nel corso dell'udienza posto che l'inizio del dibattimento avviene con la dichiarazione di apertura del dibattimento.
In udienza prima di tale apertura il presidente controlla la regolare costituzione delle parti e, qualora non sia presente il difensore dell'imputato, designa come sostituto altro difensore. Per tutto ciò che riguarda la conoscenza dell'atto di citazione da parte dell'imputato, l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, la contumacia, l'assenza e l'allontanamento volontario dell'imputato dall'aula di udienza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere dichiarazioni spontanee.
L'art. 146 bis delle norme di attuazione del codice prevede la possibilità, per l'imputato, di partecipare a distanza al dibattimento mediante apposito collegamento audiovisivo con l'aula di udienza. Tale possibilità è prevista di regola in relazione ai procedimenti per determinati reati e unicamente allorchè l'imputato si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. Occorre inoltre che sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, oppure che il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria a evitare ritardi nel suo svolgimento. Anche fuori da questi casi, la partecipazione a distanza è ammessa laddove l'imputato sia un detenuto soggetto al rigoroso regime carcerario.
Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Nel luogo in cui si trova l'imputato è sempre consentita la presenza del difensore o di un suo sostituto. È inoltre presente un ausiliario del giudice. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.
Nella parte del predibattimento che si svolge in udienza è importante la trattazione delle questioni preliminari. Tali questioni, che debbono essere decise immediatamente, concernono la competenza per territorio o per connessione, alcune nullità, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni. Tra le questioni preliminari vi sono, altresì, quelle concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento. Di particolare importanza appaiono le questioni relative al contenuto del fascicolo del dibattimento, nel quale debbono essere inseriti gli atti alla cui conoscenza preventiva è consentita al giudice del dibattimento. Le questioni preliminari sono discusse dal p.m. e da un difensore per ogni parte privata e non sono ammesse repliche. Dette questioni sono decise dal giudice con ordinanza.
A questo punto il presidente dichiara aperto il dibattimento e tale declaratoria chiude la fase predibattimentale dando inizio al dibattimento.
Continua a leggere:
- Successivo: I principi del dibattimento
- Precedente: La fase predibattimentale
Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
Altri appunti correlati:
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
- La Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Il giudice
- Le "persone" nella struttura del processo penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.