Il principio di non regressione
Nella fase dibattimentale trova, altresì, attuazione il principio di non regressione idoneo a precludere la retrocessione ad una fase antecedente di processi giunti alla fase dibattimentale. Tale principio risponde, anzitutto, ad una esigenza logica stante l'inevitabile progressione riscontrabile tra gli effetti preliminari degli atti procedimentali e l'effetto conclusivo finale. Non potrà parlarsi di vera e propria retrocessione allorquando il passaggio da una fase anteriore alla fase successiva sia nullo e, quindi, inefficace.
Il principio di non regressione non è un principio esclusivo della fase dibattimentale ma riguarda l'intero procedimento e processo penale nel susseguirsi delle varie fasi: nel dibattimento si ha una applicazione di tale principio. L'ordine di svolgere ulteriori indagini di cui all'art. 421 bis c.p.p. rappresenta una deroga solo apparente al principio di non regressione.
Per quanto concerne la fase dibattimentale la maggior importanza acquisita dal principio di non regressione emerge, altresì, dal rilievo che si è ulteriormente ridotto il numero delle eccezioni di tale principio riferito alla fase dibattimentale. Nel codice abrogato un'eccezione certa al principio di non regressione era data dall'art. 504,1 in virtù del quale il giudice, chiudendo il dibattimento introdotto con il rito direttissimo, poteva disporre che si procedesse con istruzione formale.
Nel nuovo codice non v'è più una norma corrispondente all'art. 504,1 c.p.p. e, quindi, l'unica eccezione individuabile al principio di non regressione del processo giunto validamente alla fase dibattimentale è data dall'art. 521,2 c.p.p. e, cioè, dall'ordinanza che, accertando la diversità del fatto emersa nel dibattimento, disponga la trasmissione degli atti al p.m.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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