Il principio della correlazione tra accusa e sentenza
Strettamente collegato al contraddittorio appare, altresì, il principio della correlazione tra accusa e sentenza dal momento che risulterebbe inutile l'esercizio del diritto di difesa se fosse consentita la condanna per un fatto diverso da quello contestato o per fatti nuovi.
Il codice vigente ribadisce il principio della correlazione tra accusa e sentenza (posto che la sentenza non può concernere, a pena di nullità, un fatto diverso da quello contestato all'imputato) ma la possibilità di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento, con integrazioni idonee ad influire sull'accertamenti della responsabilità, è prevista con estrema ampiezza.
L'art. 516 c.p.p. stabilisce che se nel corso dell'istruzione il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartenga alla competenza di un giudice superiore, il p.m. modifica l'imputazione ed effettua la contestazione.
In tema di contestazione suppletiva l'art. 517 c.p.p. prevede, poi, che il p.m. contesti all'imputato la circostanza aggravante o il reato connesso allorquando la connessione discenda dall'esistenza di un concorso formale oppure da una pluralità di azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiali anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la contestazione, ovvero, nei casi in cui venga richiesto un termine a difesa, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. Nello stesso termine deve essere eccepita, a pena di decadenza, l'inosservanza delle disposizioni concernenti la celebrazione dell'udienza preliminare nei casi in cui a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta.
Infine, il p.m. può, altresì, ex art. 518,2 c.p.p., contestare all'imputato un fatto nuovo, per cui debba procedersi d'ufficio e non enunciato nel decreto che dispone il giudizio nonché non rientrante nella previsione dell'art. 517 c.p.p. Questa contestazione richiede, peraltro, oltre alla autorizzazione del presidente o del giudice monocratico, il consenso dell'imputato presente. In assenza di queste condizioni, il p.m. dovrà procedere nelle forme ordinarie.
Queste sono le modifiche e le integrazioni del fatto contestato attuabili in sede dibattimentale. Ne segue che la correlazione tra accusa e sentenza va valutata con riferimento alla contestazione realizzata mediante il decreto che dispone il giudizio e alle contestazioni realizzabili in sede dibattimentale. Infatti, l'art. 521,2 c.p.p. prevede che il giudice debba con ordinanza disporre la trasmissione degli atti al p.m. ove accerti che il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione.
Quanto alla nozione di diversità del fatto raffrontato alle contestazioni in precedenza effettuate, in primo luogo va rilevato che la locuzione fatto si riferisce alla fattispecie giudiziale. La situazione concreta, essendo unica, è nel contempo una situazione di fatto qualificata dal diritto e una situazione di diritto realizzatasi nel fatto. Nessuna identificazione del fatto su cui si è pronunciato o su cui deve pronunciarsi il giudice è possibile ove non si astraggano dal complesso della situazione storica gli elementi e requisiti che paiono rilevanti. Poiché questo procedimento di astrazione è compiuto dal giudice e dal p.m. che formula l'imputazione lo si denomina, per individuarne il risultato, fattispecie giudiziale. Nel delineare la fattispecie giudiziale si eliminano tutti quegli elementi della situazione storica che non rientrano nel modello legale, ma vi si ricomprende una descrizione più particolareggiata dei requisiti del fatto.
Pertanto, al fine di individuare se sussista la diversità del fatto menzionata dall'art. 521,2 c.p.p., occorre porre a raffronto la fattispecie giudiziale enunciata nel decreto che dispone il giudizio con la fattispecie giudiziale che dovrebbe enunciarsi in sentenza. La diversità del fatto risulterà ravvisabile allorquando la variazione di uno o più elementi della fattispecie giudiziale appaia idonea ad influire sull'accertamento della responsabilità. Ne segue che la mancata contestazione di una rilevante variazione naturalistica può non comportare una violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, mentre la mancata contestazione di una lieve variazione naturalistica (quale il mutamento di una modalità cronologica o topografica che vanifichi una prova d'alibi) integra una violazione del principio in questione. Ciò, appunto, in quanto la mancata contestazione della prima variazione non influisce sull'accertamento della responsabilità per tentato omicidio mentre la mancata contestazione della seconda variazione ha siffatta influenza.
Ciò premesso, si pone il problema se l'amplissima possibilità di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento non possa recare pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa. Pregiudizio che sembrerebbe tanto più consistente in un processo in cui le prove sono ammesse a richiesta di parte e per la citazione di testimonio, periti, consulenti tecnici e soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. è consentita l'acquisizione unicamente se vi sia stata l'indicazione nella lista dell'art. 468 c.p.p. Senonchè siffatto pregiudizio non è ravvisabile in quanto l'art. 519 c.p.p. prevede che l'imputato il quale ne faccia richiesta ha diritto ad una sospensione del dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire ma comunque non superiore a 40 gg. Inoltre, l'imputato può richiedere l'assunzione di nuove prove.
Un problema che si pone ed appare del tutto analogo concerne il significato e l'efficacia della ordinanza che, sulla base dell'accertamento della diversità del fatto rispetto alla contestazione effettuata, disponga la trasmissione degli atti al p.m. Il passaggio in giudicato di tale presunta sentenza precluderebbe il procedimento conseguente alla trasmissione degli atti al p.m. ogniqualvolta la diversità del fatto ravvisata ai sensi dell'art. 521,2 c.p.p. sia una diversità che non consenta l'instaurazione di un nuovo processo penale.
Va infine rilevato che nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, sempre che il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (art. 521,1 c.p.p.). In quest'ultimo caso il giudice deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m.: ove ciò non accada, le parti, a pena di decadenza, devono eccepire l'inosservanza della norma nei motivi di impugnazione.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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