Le richieste di prova
Subito dopo l'apertura del dibattimento si ha, ai sensi dell'art. 493 c.p.p., l'esercizio del diritto alla prova. Infatti il p.m., i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano, nell'ordine, i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. Non è ammissibile la richiesta dell'esame di prove non comprese nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p. a meno che la parte richiedente non dimostri di non averle potuto indicare tempestivamente nella lista. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione ed interruzione.
L'art. 493,3 prevede una sorta di patteggiamento sulla prova del tutto analogo a quello che le parti possono effettuare all'atto della formazione del fascicolo per il dibattimento. Le parti, infatti, possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del p.m., nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
La fase della richiesta di ammissione delle prove ha notevole importanza in primo luogo per mettere il giudice in condizioni di comprendere i termini della controversia processuale dal momento che il giudice conosce unicamente gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. In tale fase, inoltre, trova attuazione il principio dispositivo in tema di assunzione della prova.
Una volta esaurita la fase predetta il presidente informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritenga opportune, purchè esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Qualora l'imputato, nel rendere le dichiarazioni in parola, non si attenga all'oggetto dell'imputazione il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
A questo punto, il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza sulla richiesta di assunzione delle prove ed al diritto delle parti a detta assunzione corrisponde un dovere del giudice di ammetterle a meno che le prove richieste non siano vietate dalla legge oppure siano manifestamente superflue o irrilevanti. Dal che si deduce che il giudice avrebbe il dovere di disporre persino l'assunzione di prove, che gli appaiono superflue o irrilevanti, ove tale superfluità o irrilevanza non risulti manifesta.
Il comma 2 dell'art. 495 c.p.p. stabilisce che l'imputato ha "diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al p.m. in ordine alle prove a carico; lo stesso diritto spetta al p.m. in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico". Il fatto che il legislatore abbia in questo caso ribadito un diritto che già risultava dall'art. 190 c.p.p. si spiega con il rilievo che in tal modo si è voluto ulteriormente ridurre il potere del giudice in ordine alla ammissione della prova. Di conseguenza il giudice non potrebbe ritenere irrilevante la prova contraria ma soltanto considerarla superflua in quanto diretta ad un risultato che il giudice considera già acquisito.
La seconda parte del comma 1 dell'art. 495 c.p.p. dispone che "quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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