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Le formule di proscioglimento e le regole di giudizio




Il legislatore ha previsto molteplici formule di proscioglimento. Nel caso di mancanza di una condizione di procedibilità o di proseguibilità il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita. La sentenza di assoluzione, che pronuncia sul merito della imputazione, ha le seguenti formule:
1) il fatto non sussiste (se difetta uno degli elementi obbiettivi positivi della fattispecie criminosa);
2) l'imputato non ha commesso il fatto (se la realizzazione della fattispecie criminosa non sia attribuibile all'imputato);
3) il fatto non costituisce reato (se sussistono tutti gli elementi obbiettivi positivi della fattispecie criminosa ma difetta l'elemento soggettivo o è presente una causa di giustificazione);
4) il fatto non è previsto dalla legge come reato;
5) l'imputato non è imputabile o non è punibile per un'altra ragione.
Infine, se il reato è estinto il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
Il legislatore detta delle regole di giudizio con riferimento alle ipotesi in cui i risultati delle indagini probatorie siano incompleti. Infatti, il processo penale impone sempre al giudice, qualunque sia il risultato delle attività probatorie esperite, l'emissione di una pronuncia che appaghi il fine istituzionale a cui il processo è preordinato: ossia accerti con efficacia di giudicato se un dato effetto giuridico si è o no prodotto. L'art. 530,2 c.p.p. dispone che "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile". In altri termini, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice non può dichiarare la reale situazione probatoria ma deve applicare la regola di giudizio predetta, la quale impone una equiparazione tra prova negativa (vale a dire la prova, ad esempio, che il fatto non sussiste o l'imputato non ha commesso) e mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova. Non è più prevista, quindi, la formula assolutoria per insufficienza di prove. Es: un processo per omicidio nel quale la perizia non abbia accertato se la morte della presunta vittima sia stata una morte violenta o dovuta a cause naturali. In virtù della equiparazione predetta imposta dalla regola di giudizio il giudice assolverà con la formula il fatto non sussiste vale a dire con la stessa formula imposta allorquando si accerti la causa naturale della morte.
Tuttavia, la regola di giudizio dettata dal legislatore in virtù della quale deve prosciogliersi l'imputato con formula piena anche nell'ipotesi di insufficienza di prove, esclude che a giustificare una sentenza di condanna basti una qualsiasi prevalenza della prova positiva della responsabilità dell'imputato sulla prova negativa. Il proscioglimento per mancanza di prove, invero, va adottato non solo quando non esiste alcuna prova positiva in ordine alla sussistenza del fatto o alla commissione del fatto stesso da parte dell'imputato ma pure se vi sia una equivalenza tra le dette prove e le prove negative della insussistenza del fatto o della non commissione del fatto stesso da parte dell'imputato dell'imputato; mentre il proscioglimento pieno per la presenza di prove da cui risulti l'innocenza o comunque la non punibilità dell'imputato dovrebbe pronunciarsi ogniqualvolta si abbia una qualsiasi prevalenza delle prove negative sulle prove positive. Pertanto, ove non esistano prove a carico dell'imputato, non potrà aversi che proscioglimento pieno; se, invece, sussistono prove positive della responsabilità dell'imputato, o esse equivalgono alle prove negative ed allora si dovrà prosciogliere per mancanza di prove oppure le prove negative prevalgono sia pure di lieve misura sulle positive ed allora il proscioglimento con formula piena sarà dovuto alla provata non punibilità dell'imputato o, infine, le prove positive prevalgono sulle negative ed allora, a meno di ritenere che non sia mai applicabile il proscioglimento dovuto alla insufficienza di prove, lo si dovrà ritenere consentito quando le prove positive superino di misura le prove negative.
Quindi, a proposito di detta regola, si potrà ben ripetersi quanto si asseriva con riferimento al proscioglimento per insufficienza di prove e, cioè, che "il valore del favor rei sta nel fatto che la legge considera la condanna ingiusta come un danno sociale più grave dell'ingiusto proscioglimento e perciò esige dal giudice maggiore cautela per condannare che non per prosciogliere".
Vigente il codice abrogato era controversa la questione se fosse consentito oppure no il proscioglimento per insufficienza di prove allorquando il dubbio concernesse una causa di giustificazione. L'art. 530,3 c.p.p. ha previsto una esplicita regola di giudizio imponendo il proscioglimento con formula piena sia quando sussista la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità sia quando vi è il dubbio sull'esistenza delle stesse.
Un'altra regola di giudizio è stata detta dal legislatore nell'art. 529,2 c.p.p. con lo stabilire che il giudice deve prosciogliere per mancanza di una condizione di procedibilità anche quando la prova sulla esistenza della condizione di procedibilità sia insufficiente o contraddittoria nonché nell'art. 531,2 c.p.p. con lo stabilire che il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato quando vi è il dubbio sulla presenza della causa estintiva.
Per quanto concerne la sentenza di condanna, il giudice se ritiene l'imputato responsabile nel pronunciare la condanna determina la pena applicando, altresì, l'eventuale misura di sicurezza. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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