La fase decisoria: conclusioni e fissazione dell'udienza di discussione
Esaurita l'istruzione (ovvero nelle ipotesi di dimissioni immediata o anticipata previste dall'art. 187 c.p.c.) il giudice deve immediatamente invitare le parti a precisare le conclusioni ai sensi degli artt. 188 e 189 c.p.c.
Esaurita l'istruzione il giudice non dovrà fissare alcuna nuova specifica udienza per la precisazione delle conclusioni, ma queste dovranno seguire senza alcuna soluzione di continuità alla chiusura dell'assunzione delle prove.
Le parti non possono più modificare le conclusioni già prese, ma solo "precisare le conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.".
Emerge a questo punto dello svolgimento del processo dinanzi al tribunale e solo a questo punto, la questione relativa al se la causa debba essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico "con tutti i poteri del collegio" o invece dal tribunale in composizione collegiale con il numero invariabile di tre votanti:
1. Se la causa deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi dispone lo scambio delle comparse e della memoria di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (art. 281 quinquies c.p.c.): c.d. trattazione scritta.
Ai sensi dell'art. 190 c.p.c. "le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di 60 giorni dall'udienza in cui sono state precisate le conclusioni e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi".
A questo modulo di decisione a trattazione scritta, l'art. 281 quinquies(2) c.p.c. prevede, come modulo alternativo eventuale, quello della decisione a seguito di trattazione mista.
All'atto della precisazione delle conclusioni è infatti nella facoltà di ciascuna delle parti richiedere che la causa sia discussa oralmente davanti al giudice istruttore; in tal caso questi, "disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c., fissa l'udienza di discussione non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza depositata in cancelleria entro 30 giorni successivi".
In caso di decisione a seguito di trattazione mista, si ha, pertanto, solo scambio delle comparse conclusionali e non anche delle memorie di replica, poiché la replica potrà e dovrà avvenire oralmente.
2. Sempre nell'ipotesi in cui la causa debba essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'art. 281 sexies c.p.c. prevede che il giudice, fatte precisare le conclusioni, in alternativa all'iter previsto dall'art. 281 quinquies c.p.c., possa "coordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in una udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".
3. Se la causa deve essere decisa dal tribunale in formazione collegiale, il giudice istruttore, fatti precisare le conclusioni, "rimette la causa al collegio".
Oggi però il giudice istruttore non fissa mai l'udienza collegiale, in quanto quest'ultima scompare del tutto dall'ordinamento.
A seguito della rimessione della causa al collegio, a meno che il giudice istruttore non fissi termini più brevi non inferiore a 20 giorni, le parti hanno a disposizione 60 giorni dalla rimessione per depositare le comparse conclusionali e quindi 20 giorni per depositare memorie di replica.
Scaduto il termine per il deposito delle memorie di replica, il collegio, di cui deve fare parte obbligatoriamente il giudice istruttore, nella prima camera di consiglio fissata delibera la decisione e quindi la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel precisare le conclusioni, ciascuna delle parti può chiedere però "che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio".
In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese scritte (comparsa conclusionale e memoria di replica, e non solo la prima come previsto invece in caso di richiesta di discussione orale dinanzi al giudice istruttore in funzione di giudice unico), la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulle richieste fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro 60 giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa.
Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza depositata entro i 60 giorni successivi.
A seguito della richiesta ritualmente presentata nelle forme ora indicate, il presidente del tribunale è obbligato a fissare l'udienza di discussione e un'eventuale pronuncia della sentenza senza lo svolgimento della preventiva udienza di discussione sarebbe viziata nella sua formazione.
Continua a leggere:
- Successivo: La disciplina della fase decisoria del processo ordinario di primo grado: rilievi conclusivi
- Precedente: Errori del giudice sulla forma dei provvedimenti
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Procedura civile
- Diritto e logica della prova - Epistemologia giuridica
- Diritto processuale penale
- Diritto Privato
- Il processo avente imputati minorenni
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La frazionabilità della domanda giudiziale
- I provvedimenti anticipatori di condanna nel processo civile di cognizione
- L'interpretazione giuridica nel contesto mediatico: il caso Amanda Knox
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Soffocati dal lavoro. Le trasformazioni del lavoro nell'era Covid-19
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.