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La scelta a favore del giudice monocratico


A seguito della modifica dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, il tribunale diviene come regola giudice monocratico, ma nelle materie tassativamente elencate dall'art. 50 bis c.p.c. continua ad essere, sia pure a livello di eccezione, organo collegiale che "giudica col numero invariabile di tre votanti".
La scelta a favore del giudice monocratico è giustificata dal rilievo diffuso secondo cui "la monocraticità è la condizione per attuare l'identità fra giudice che assume la prova e giudice che decide la causa".
Le mai sopite resistenze contro la devoluzione al giudice monocratico di tutte le controversie di primo grado hanno, infine, trovato sbocco nella previsione, nell'art. 50 bis c.p.c., di una serie di materie riservate al tribunale in composizione collegiale, materie che continuano ad essere trattato dal tribunale sulla base della conservazione della distinzione tra giudice istruttore e collegio.

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