Le sentenze non definitive di merito creano per il giudice di primo grado (o d'appello) una preclusione
Le sentenze non definitive di merito possono riguardare meri fatti o fatti-diritti di cui sia richiesto accertamento con autorità di giudicato o meno: esse sin dalla loro emanazione creano per il giudice di primo grado (o d'appello) una preclusione.
Se i termini per appellare (o per proporre ricorso per Cassazione) sono lasciati decorrere che non è fatta riserva, divengono provvedimenti immutabili nel corso del processo.
Ci si domanda di quale efficacia siano dotate tali sentenze in caso di estinzione del giudizio.
La possibilità di riproporre domanda giudiziale sullo stesso diritto, non viene meno, mentre tutti gli atti del processo divengono inefficaci, ma non le sentenze di merito pronunciata nel corso del processo.
Occorre individuare quale specie di efficacia essi conservino:
- le sentenze non definitive di merito su cause pregiudiziali, cioè di cui il giudice deve (ai sensi dell'art. 34 c.p.c.) conoscere con autorità di giudicato per esplicita domanda di parte o per volontà di legge, hanno efficacia tipica del giudicato sostanziale;
- laddove invece né la legge né le parti hanno richiesto che la questione su un fatto-diritto sia decisa con autorità di giudicato, l'efficacia di questa sentenza non può essere quella di giudicato sostanziale senza sovvertire i limiti oggettivi del giudicato ricavabili dall'art. 34 c.p.c.;
- lo stesso discorso vale per le sentenze non definitive su meri fatti i quali non sono mai suscettibili di essere accertate con autorità di giudicato.
La soluzione più convincente, in ordine all'efficacia che le sentenze indicate nei punti 2 e 3 conservano in caso di estinzione del giudizio, è quella di ritenere che tali sentenze esplichino una efficacia di tipo preclusivo, destinata a valere esclusivamente nel secondo eventuale giudizio in cui sia riproposta la stessa domanda tra le stesse parti.
È un'efficacia a metà strada tra quella preclusiva all'interno dello stesso processo (propria ad esempio delle sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito) e l'autorità di giudicato sostanziale, valevole in tutti i futuri giudizi tra le stesse parti.
Questa efficacia può essere chiamata "panprocessuale" o di "preclusione esterna".
Continua a leggere:
- Successivo: Errori del giudice sulla forma dei provvedimenti
- Precedente: L'ordinanza del giudice alle parti per precisare le conclusioni che intendono sottoporre al collegio
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Procedura civile
- Diritto e logica della prova - Epistemologia giuridica
- Diritto processuale penale
- Diritto Privato
- Il processo avente imputati minorenni
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La frazionabilità della domanda giudiziale
- I provvedimenti anticipatori di condanna nel processo civile di cognizione
- L'interpretazione giuridica nel contesto mediatico: il caso Amanda Knox
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Soffocati dal lavoro. Le trasformazioni del lavoro nell'era Covid-19
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.
Forse potrebbe interessarti:
I provvedimenti anticipatori di condanna nel processo civile di cognizione
In questa tesi viene approfondito il processo civile nei suoi molteplici aspetti