Le tipologie di esecuzione nel processo
Le tipologie di esecuzione nel processo
Così il legislatore distingue tra l'esecuzione per espropriazione (artt. 483 e 55. c.p.c.), l'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605 e 55. c.p.c) e l'esecuzione per obblighi di fare e non fare (artt. 612 e 55. c.p.c.). La distinzione tra questi moduli deriva solo dal diverso comportamento da sostituire, quindi dal diverso atteggiarsi della prestazione, dal diverso contenuto dell'obbligo col quale si ha a che fare. Nel primo caso trattasi dell'obbligo di pagare una somma di denaro, nel secondo caso dell'obbligo di consegnare una cosa mobile o rilasciare un bene immobile e nel terzo dell'obbligo di fare o non fare qualcosa di diverso dai tipi di comportamento finora immaginati.
Per comprendere l'essenziale sostitutività dell'attività esecutiva si faccia l'esempio dell'esecuzione per espropriazione, che, del resto rappresenta anche il modulo più complesso tra quelli disciplinati nel codice di procedura civile.
Qui il credito insoddisfatto di fronte al quale ci si trova ha contenuto pecuniario, ossia l'obbligato doveva pagare una somma di denaro. Se tale pagamento non è avvenuto, la procedura esecutiva si svolgerà in una serie di attività, che ovviamente incideranno nella sfera giuridica del debitore, alla fine delle quali al creditore perverrà quella certa somma di denaro che egli avrebbe dovuto ottenere attraverso l'adempimento, che, invece, non c'è stato. L'organo esecutivo individuerà e assoggetterà all'aggressione esecutiva alcuni beni del debitore (pignoramento), quindi li venderà e, poi, ottenuta la necessaria liquidità, consegnerà la somma dovuta al creditore. Insomma l'organo esecutivo farà ciò che "naturalmente" dovrebbe fare ciascuno di noi per pagare i propri debiti, sempre che ovviamente non vi sia nel patrimonio di riferimento sufficiente liquidità.
Peraltro, in questo contesto è necessario farsi carico anche di attuare il principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), per cui è possibile che nel processo esecutivo per espropriazione intervengano altri creditori. Ma il rinnovato art. 499 cp.c. limita l'intervento ai creditori muniti di titolo esecutivo, nonché a coloro che, prima del pignoramento, avevano eseguito un sequestro (conservativo) sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
IN PARTICOLARE, l'esecuzione per consegna o rilascio e l'esecuzione per obblighi di fare o non fare
La stessa logica si ritrova nell'esecuzione per consegna o rilascio e nell'esecuzione per obblighi di fare o non fare: anche qui l'organo esecutivo non farà altro che sostituire il comportamento che l'obbligato avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto, ossia consegnare una cosa, rilasciare un immobile, fare o disfare qualcosa.
Questi moduli vanno sotto la formula di "esecuzione in forma specifica", espressione il cui significato non deve trarre in inganno. In realtà, l'esecuzione forzata, se va a buon fine, fa sempre ottenere al creditore proprio ciò che, sul piano del diritto sostanziale, egli avrebbe dovuto ricevere dall'obbligato. Ma, mentre nell'esecuzione per espropriazione il bene oggetto dell’aggressione è diverso da quello dovuto ed esso è individuato nello stesso processo esecutivo (pignoramento), nella cd. Esecuzione forzata in forma specifica, invece, il bene oggetto dell’aggressione coincide col bene dovuto, per cui esso è specificatamente “individuato” già prima del processo esecutivo nell’atto costituente il titolo esecutivo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Procedura civile
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