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I principi del giusto processo


Esigenza per cui vi deve essere una distinzione tra il soggetto che mette in moto l'attività giurisdizionale e ne individua l'oggetto e il soggetto chiamato a porre in essere la misura giurisdizionale (previsione gene­rale nell'art. 2907 c.c.). Per 2 ragioni:
è un corollario del principio di terzietà del giudice, perché, se questi deve essere equidistante dagli interessi in conflitto, è opportuno che si tenga sempre distinta la figura del giudice da quella del soggetto che attiva la giurisdizione e ne individua l'oggetto. In tal senso il principio della domanda trova copertura costituzionale e dovrebbe essere rispettato anche nelle ipotesi in cui sono in gioco diritti indisponibili o, comunque, interessi pubblici, ipotesi nelle quali l'ordinamento, più che affidarsi ad azioni d'ufficio, dovrebbe affi­darsi all'esercizio dell'azione da parte del P.M.;
è anche una naturale conseguenza del modo di essere del diritto soggettivo, quando si ha a che fare con diritti disponi­bili. Invero, il diritto soggettivo (se disponibile) è comunque una situazione di libertà e non di necessità, per cui il suo titolare deve pur sempre mantenere, ol­tre al potere di agire per la tutela dell'interesse sotteso al diritto soggettivo, an­che la libertà di non perseguire la sua realizzazione.
Questi principi sono ritenuti elementi costitutivi essenziali del c.d. "giusto processo", ossia è oggi opinione della co­munità che l'attività giurisdizionale svolta nel rispetto di essi possa garantire l'attendibilità del suo risultato.
Ovviamente, poi, i valori indicati troveranno una loro peculiare (e diversifi­cata) attuazione nei diversi processi che sono disciplinati nell'ambito del diritto processuale civile, tenendo presente quanto si è già rilevato sulla necessaria ade­guatezza dello strumento allo scopo per cui esso è utilizzato => se la giurisdizione civile serve in genere alla tutela del diritto soggettivo e se ogni processo è un procedimento caratterizzato dalla vigenza dei principi sopra indi­viduati, è anche vero che, poi, quello scopo generale si specializza in diverse forme e, quindi, in diverse forme dovrà specializzarsi anche lo strumento per la sua realizzazione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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