Caratteristiche della tutela esecutiva
La tutela esecutiva, che si avvale del modulo del processo esecutivo, ha lo scopo di realizzare il diritto ad una prestazione. Si ha sempre a che fare con un diritto di credito insoddisfatto, con un rapporto obbligatorio inattuato, restando sullo sfondo, ed in tale sede del tutto irrilevante, il fatto che un simile rapporto obbligatorio sia, per così dire, originario oppure nasca dal verificarsi di un illecito. Es.: rapporto obbligatorio che nasce da un contratto. Es.: es. del 2° tipo, al caso in cui venga leso un diritto di proprietà o, più in generale, al caso in cui un soggetto violi il dovere di astenersi dall'intromissione nella sfera giuridica del titolare di un diritto assoluto, sia questo un diritto reale o un diritto della personalità.
Nel primo caso il contratto obbligherà originariamente un soggetto a porre in essere una certa prestazione in favore di altro soggetto.
Nel secondo caso è dall'illecito, cioè dall'aver fatto ciò che non si doveva fare, che nasce il rapporto obbligatorio, il quale avrà come contenuto una prestazione rivolta a controbilanciare ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo di non fare: es. se Tizio ha sottratto il bene di proprietà di Caio, nascerà il diritto di Caio verso Tizio alla consegna, alla restituzione del bene.
Il rapporto obbligatorio, ossia la relazione tra un diritto ad una prestazione (situazione di vantaggio passiva) ed un obbligo di prestazione (situazione di svantaggio attiva), a prescindere, si ripete, dalla sua origine, si attua con l'adempimento. Il diritto di credito, il diritto alla prestazione, si realizza fisiologicamente nel momento in cui l'obbligato pone in essere la prestazione alla quale era appunto obbligato. Ma, è possibile che tale realizzazione fisiologica non si verifichi, è possibile che il debitore non adempia: ecco, allora, che (ovviamente a certe condizioni) interviene, o meglio può intervenire (su iniziativa dell'interessato), il processo e quindi la tutela esecutiva.
Tutela esecutiva, effettiva esecuzione del diritto.
Il processo esecutivo ha lo scopo di far conseguire all'avente diritto ciò che questi avrebbe dovuto conseguire sul piano del diritto sostanziale facendo a meno della prestazione dell'obbligato. Esso mira, insomma, a realizzare il diritto di credito nonostante l'inerzia del debitore. L'interesse sotteso ai diritti di credito (situazioni strumentali) si realizza fisiologicamente con l'adempimento o patologicamente con l'esecuzione forzata.
Entrambe le vie, quindi, possono giungere allo stesso risultato, alla realizzazione di quell’interesse e quindi all’estinzione del diritto di credito la cui permanenza in vita si giustificava solo fino a tale realizzazione.
È allora evidente come quella esecutiva sia un'attività sostitutiva. Se Tizio è debitore di Caio di una certa somma di denaro, il credito di Caio si realizza fisiologicamente (e così si estingue) nel momento in cui Tizio paga quella certa somma di denaro (adempimento).
Ma, se questo non accade, sussistendo le dovute condizioni processuali, Caio potrà ottenere lo stesso risultato attraverso l'esecuzione forzata. In tal caso un organo dello Stato porrà in essere una attività attraverso la quale farà conseguire al creditore procedente quella stessa somma di denaro che questi avrebbe dovuto ottenere sul piano del diritto sostanziale.
Da ciò consegue la naturale necessità che l'esecuzione forzata si strutturi in moduli differenti, affinché l'attività dell'organo esecutivo sia adeguata al tipo di comportamento da sostituire, quel comportamento che un soggetto (l'obbligato) avrebbe dovuto porre in essere ed, invece, non ha posto in essere.
Ancora una volta la giurisdizione, se così possiamo dire, non inventa nulla, ma deve adeguarsi al modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive e alle loro patologie, deve rispondere alla loro crisi.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Procedura civile
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