La formazione del titolo esecutivo
La formazione del titolo esecutivo
Il senso pratico ditale forma di tutela sta nel permettere la formazione di un titolo esecutivo ancor prima che il titolare del diritto possa ed abbia interesse ad utilizzarlo.Per questa via l'interessato, che abbia esercitato vittoriosamente l'azione in questione, ove, successivamente, dovesse verificarsi l'illecito, avrà già la possibilità di esercitare l'azione esecutiva, senza dover perdere altro tempo, appunto perché l'ordinamento gli ha permesso di precostituirsi il titolo esecutivo.
Ovviamente siamo di fronte ad un rimedio particolarmente “forte”, per cui esso tendenzialmente è utilizzabile solo nelle ipotesi previste dalla legge, quindi nei casi in cui il legislatore ha scelto, per ragioni sociali, di rafforzare la tutela di particolari situazioni giuridiche soggettive.
Si faccia l'esempio, tratto dall'art. 657 c.p.c., dell'intimazione di licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con contestuale citazione per la convalida. Questo atto ha una duplice valenza: una sostanziale, consistente nell'evitare la tacita riconduzione del contratto di locazione (art. 1596.2), ed una processuale, mirante ad ottenere un provvedimento di condanna in futuro (lo sfratto), ossia un ordine esecutivo di restituzione del bene ove, alla scadenza del contratto, tale restituzione non dovesse avvenire spontaneamente ad opera del conduttore.
In tale caso la legge consente al locatore di ottenere un provvedimento condannatono ancor prima che scada il contratto di locazione e, quindi, ancor prima che il conduttore possa aver compiuto un illecito: egli può precostituirsi un titolo esecutivo da utilizzare, eventualemente, se, poi, vi sarà concretamente questo paventato illecito.
Peraltro, vi sono ipotesi in cui è ammissibile la condanna in futuro anche se essa non è prevista esplicitamente dalla legge. Mi riferisco alla tutela dei rapporti obbligatori di durata che hanno come contenuto prestazioni periodiche, come ad esempio accade nei crediti alimentari. Anche ai titolari di crediti di questo genere si deve riconoscere la utilizzabilità dell'azione di condanna in futuro quantomeno per applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c., nella parte in cui si prevede che, disposto lo sfratto per morosità, il giudice pronuncia separato decreto «per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto».
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Procedura civile
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