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L'e­secuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (Art. 2932 c.c.)

L'e­secuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (Art. 2932 c.c.)


Vi sono, poi, delle particolari forme di tutela costitutiva: il caso della c.d. e­secuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, di cui all'art. 2932 c.c., e le ipotesi delle c.d. sentenze determinative.
L'art. 2932 c.c. presuppone la stipulazione di un contratto preliminare senza che vi sia stato, poi, il perfezionamento del contratto definitivo e fornisce al contraente interessato un mezzo per giungere al risultato pur in mancanza della cooperazione dell'altro contraente. In esso si legge: «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso».
Interpretando estensivamente la norma, si può dire che qui l'ordinamento appronta una forma di tutela utilizzabile in tutte le ipotesi in cui un soggetto violi l'obbligo di rendere, a fronte di un altro, una dichiarazione di volontà a contenuto predeterminato, a prescindere dalla fonte di tale obbligo, sia essa un contratto preliminare, una norma di legge o un altro fat­to giuridico.
Questa è una forma di tutela che si pone a metà strada tra la tutela di con­danna e la tutela costitutiva, perché in essa troviamo il presupposto di quella, ma la struttura di questa.
Il presupposto dell'azione di condanna è l'inadempimento, quindi la mancata attuazione fisiologica di un rapporto obbligatorio. Il titolare del diritto agisce in funzione di repressione dell'illecito, nel senso che egli, affermata l'esistenza del diritto ad una certa prestazione e il verificatosi inadempimento, chiede, oltre all'accertamento della realtà giuridica, un ordine di prestazione corrispondente.
E sappiamo che, con ciò, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l'attore non ottiene una tutela autosufficiente, dovendo la realizzazione del suo. interesse an­cora dipendere da un comportamento cooperativo del convenuto-obbligato, che si adegui alla subita condanna.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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