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Il principio di tipicità, art. 2908 c.c.


Per finire il discorso sulla tutela costitutiva si tenga presente che il principio di tipicità, ricavabile dall'art. 2908 c.c. («nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»), per cui sembrerebbe che il giudice pos­sa produrre una modificazione giuridica solo nei casi previsti dalla legge, vale in verità solo per le sentenze determinative.
Un principio, ormai generalmente condiviso, è che il processo possa e debba fornire all'interessato tutto ciò che il dirit­to sostanziale gli garantisce, perché l'attività giurisdizionale non è altro che con­cretizzazione delle norme giuridiche, generali ed astratte (che si assumono come) preesistenti.
Per cui, se una norma di legge garantisce ad un soggetto il "diritto" ad una certa modificazione giuridica per il caso che si verifichino determinati presupposti, il giudice che interviene nella vicenda non fa altro che accertare quei presupposti e, quindi, trarre la dovuta conseguenza giuridica. Ciò deve esse­re ed è possibile tutte le volte che una norma di legge attribuisce il "diritto" ad una modificazione giuridica e il giudice qui, per attuare il diritto, non fa altro che la classica operazione giurisdizionale, ossia la sussunzione giuridica.
Altro è produrre una modificazione giuridica in virtù di un'attività strutturalmente nego­ziale, nella quale si va ben oltre la detta operazione sussuntiva, quindi altro è il campo delle sentenze determinative. Per queste vale il principio di tipicità, quin­di esse sono concepibili solo se la legge prevede la relativa azione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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