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Gli elementi costitutivi del giusto processo


A ciò si aggiunge un'ulteriore garanzia, anzi un complesso di garanzie, tutte ri­feribili all'aggettivo "giusto". Non solo è necessario che la giurisdizione si attui attraverso un'attività preorganizzata da norme di legge, quindi un'attività che si svolga secondo un canovaccio prevedibile da parte del soggetto che vi si trova coinvolto, ma è anche necessario che tale preorganizzazione normativa rispetti alcuni valori essenziali, che fanno di un processo appunto un processo "giusto".
Lo Stato non può obbligarsi a rendere sentenze giuste, ossia conformi alla realtà fattuale e normativa preesistente. Ciò è auspicabile e desiderabile, ma è sempre possibile che vi sia un errore nella ricostruzione dei falli o nell'interpre­tazione ed applicazione della legge.
L'unico impegno concreto, e verificabile nella sua attuazione, che può assumere lo Stato è quello di organizzare la sua attività giurisdizionale secondo moduli che rendono probabile un risultato giu­sto.
È giusto il processo che rispetta tali garanzie strutturali, quelle garanzie che in un certo momento storico si pensa siano essenziali per rendere più probabile un esito giusto e più improbabile un esito ingiusto dell'attività giurisdizionale.
Es. la disciplina del processo deve garantire la dia­lettica tra le parti su un piano di parità, perché appartiene al sentire comune l'idea per cui il giudice, se darà ad ogni litigante la possibilità di affermare e provare la sua tesi, renderà una sentenza giusta. Ma, poi, in concreto, non è af­fatto escluso che un processo nel quale sia stato rispettato il principio del con­traddittorio arrivi alla pronuncia di una sentenza ingiusta.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL GIUSTO PROCESSO

Ma quali sono gli elementi costitutivi del "giusto" processo?
Lo stesso art. 111 Cost. ne individua alcuni: il principio del contraddittorio e l'imparzialità del giudice.
Invece, una novità va pur riscontrata nell'uso dell'espressione "giusto pro­cesso regolato dalla legge" e nel riferimento alla necessità di assicurare la ra­gionevole durata.
Dal primo punto di vista, se è vero che la disciplina del processo deve attuare le garanzie esplicitamente e singolarmente individuate nell'art. 111.2 Cost., è anche vero che, attraverso il concetto di "giusto processo", la Corte co­stituzionale potrebbe in futuro inserire nel sistema ulteriori garanzie costituzio­nali. Es. cd. principio del doppio grado in merito, ossia al principio per cui per una causa vi deve essere la possibilità di una doppia deci­sione in due istanze diverse.
Tale principio, che nel sistema CEDU emerge solo in materia penale, è comunemente ritenuto sprovvisto di copertura costituzio­nale, per cui oggi non sarebbe incostituzionale una legge che abolisse l'appello. Ma nessuno potrebbe ormai escludere un suo inserimento tra le garanzie costi­tuzionali del processo attraverso la valvola del concetto di “giusto processo”.
Altra precisa indicazione va tratta dall'inciso "regolato dalla legge".
Qui abbiamo, innanzitutto, la previsione di una riserva di legge, per cui la di­sciplina del processo non può avvenire a livello di fonte inferiore ad un atto a­vente forza di legge. È vero che tale riserva di legge era già stata ricavata dal­l'art. 108 Cost., ma è anche vero che la disposizione attuale è assai più chiara ed esplicita.
Inoltre, visto il contesto in cui si pone l'espressione in commento non sembra peregrina l'idea per cui dal­la necessaria regolamentazione per legge del processo derivi anche l'illegittimi­tà di una legge che lasciasse al potere discrezionale del giudice l'attuazione dei valori fondamentali costitutivi del concetto di giusto processo.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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