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Concetto di causa e di concausa di servizio in giurisprudenza


Nella dottrina il nella giurisprudenza sulla materia si è sempre più affermata l’equiparazione della causa alla concausa di servizio.
In pratica, cioè, è prevalso l’orientamento che si deve conferire importanza anche alla concausa di servizio, allorché nel processo genetico ed evolutivo della lesione, dell’infermità o della menomazione considerate e della conseguente inabilità al servizio, si dimostri il ruolo e l’importanza determinanti e prevalenti dei cosiddetti fatti di servizio.
Fatti di servizio sono tutti quelli connessi all’adempimento degli obblighi di servizio.
Tuttavia, e si acquistano importanza solo quando si dimostra che hanno avuto un peso causale certamente superiore a quello del semplice momento sciogliente o liberatore.
Ai fini dell’ammissione del rapporto causale occorre sempre tener conto anche delle particolari condizioni fisiche e psichiche del soggetto; proprio particolari condizioni soggettive (concause preesistenti di lesione) possono rendere causalmente efficiente e determinante un fatto lesivo.
L’ammissione o l’esclusione della dipendenza da causa di servizio comporta dunque in tutti i casi l’analisi dei vari criteri (cronologico, qualitativo, quantitativo, ecc…) già visti nel capitolo sul rapporto di causalità, nonché un confronto del peso causale specifico che assumono nel determinismo dell’evento dannoso considerato, uno stato anteriore, il carico di lavoro svolto, l’ambiente nel quale la prestazione è stata effettuata, ecc…

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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