Skip to content

Pensioni privilegiate di guerra e pensioni privilegiate ordinarie


Mentre la pensione ordinaria si consegue soltanto a conclusione di un periodo minimo di servizio attivo, la pensione privilegiata compete qualunque siano l’età del soggetto e la durata effettiva del servizio attivo prestato.
Le pensioni privilegiate si distinguono loro volta in pensioni privilegiate di guerra e pensioni privilegiate ordinarie.
Le pensioni privilegiate di guerra sono concesse ai combattenti qualora abbiano riportato menomazioni fisiche o psichiche conseguenti a lesioni subite in tempo di guerra, in occasione ed a causa del servizio di guerra o a questa attinente.
Si definisce servizio di guerra quello prestato in zona di guerra; per servizio attinente alla guerra si intende, in senso più ampio, qualsiasi attività che in tempo di guerra richiede per essere svolta maggiori fatiche o dispone a pericoli più gravi che in tempo di pace.
Le pensioni privilegiate ordinarie, infine, competono agli impiegati civili e militare dello Stato nonché agli impiegati degli enti pubblici, allorché si riconosce che l’inabilità permanente (o la morte) dipenda da causa di servizio.
Un ulteriore particolare beneficio economico che lo Stato riconosce una tantum al pubblico dipendente nel caso di inabilità permanente parziale per causa di servizio è l’equo indennizzo.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.