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Concetto giuridico di assicurazione


L’art. 1882 c.c. stabilisce: “l’assicurazione è un contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Sono causa di annullamento del contratto le dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite con dolo o colpa grave dall’assicurato, o comunque tali che se l’assicuratore ne fosse stato consapevole, certamente non avrebbe consentito la stipula.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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