Concetto giuridico di assicurazione
L’art. 1882 c.c. stabilisce: “l’assicurazione è un contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Sono causa di annullamento del contratto le dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite con dolo o colpa grave dall’assicurato, o comunque tali che se l’assicuratore ne fosse stato consapevole, certamente non avrebbe consentito la stipula.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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