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Violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza


La violazione delle norme che disciplinano la ripartizione della competenza dei giudici ordinari può essere fatta valere tramite il ricorso per cassazione solo in quanto la sentenza impugnata non si sia pronunciata unicamente sulla questione di competenza.
Quest’ultima ipotesi si verifica ogni qual volta il giudice dichiara con sentenza definitiva l’incompetenza del giudice adito o dichiara con sentenza non definitiva la competenza del giudice adito.
Il ricorso per cassazione in base all’art. 360 n.2 c.p.c. e il regolamento di competenza sono soggetti ad un diverso regime processuale sotto tre profili:
- mentre per il ricorso il termine di decadenza decorre dalla notificazione della sentenza ed è di 60 giorni, l’istanza di regolamento deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- per il solo regolamento, la parte può essere assistita da un difensore non abilitato ad esercitare le proprie funzioni davanti alle giurisdizioni superiori;
- il regolamento di competenza è sempre deciso in camera di consiglio.
Quanto al contenuto dei provvedimenti che la Suprema Corte adotta accogliendo il ricorso, l’art. 3822 c.p.c. dispone che “quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa”.
Ciò significa che l’indicazione del giudice competente sarà vincolante per questo e per tutti i giudici dell’ordinamento e la causa potrà essere riassunta davanti a lui entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza.
La relativa sentenza, inoltre, al pari di quelle sulla giurisdizione, sopravvive all’estinzione del processo ed ha efficacia vincolante nel processo in cui sia riproposta la domanda.

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