Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto costituisce il fulcro sul quale tutto l’istituto della cassazione civile si fonda.
Dato che tutte le violazioni di norme di diritto processuale, tutti gli errores in procedendo, sono esaustivamente ricompresi negli altri motivi di ricorso, l’art. 360 n.3 c.p.c. non può che riferirsi esclusivamente alle “violazioni o false applicazioni” di norme di diritto sostanziale.
Tali errori possono essere di due tipi:
- “falsa applicazione di norme di diritto”, quando il giudice ha applicato alla fattispecie concreta una norma diversa da quella corretta.
Ciò può difendere da un errore nell’individuazione della norma generale ed astratta sotto cui sussumere la fattispecie concreta correttamente accertata, o da un errore nello stesso accertamento dei fatti, nella risoluzione della quaestio facti.
Solo nella prima ipotesi il ricorso è possibile, in quanto nella seconda si tratta di un errore di fatto non denunciabile direttamente in Cassazione;
- “violazione di norme di diritto”, che si verifica quando il giudice ha errato nell’interpretare la disposizione (correttamente individuata) alla cui stregua risolvere la controversia.
Venendo ai provvedimenti che la Suprema Corte deve adottare qualora cassi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l’art. 383 c.p.c. dispone che la Corte cassa la sentenza impugnata e “rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha adottato la sentenza cassata”.
Davanti al giudice di rinvio, si potrà svolgere la fase rescissoria, che porterà alla sostituzione della sentenza cassata.
La sentenza della Corte non è però meramente rescindente, ma anche in tutto o in parte rescissoria:
- la Corte “enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”.
- La Corte inizia quella attività rescissoria che sarà poi completata davanti al giudice di rinvio.
Il principio di diritto vincola il giudice di rinvio e il giudice davanti al quale è riproposta la domanda dopo l’estinzione del processo, inoltre ha nei confronti di tutti gli altri giudici un’efficacia di precedente;
- la Corte “decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
Si tratta dell’unico caso in cui la Corte adotta, oltre alla decisione rescindente, anche quella rescissoria.
- la sentenza della Corte a contenere l’accertamento destinato a far stato tra le parti in tutti i futuri giudizi.
Rimane da ricordare l’art. 3844 c.p.c., il quale dispone che “non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”.
L’ipotesi cui sembra far riferimento la disposizione è quella in cui il giudice di merito abbia dichiarato l’inesistenza o l’esistenza del diritto sulla base di più ragioni alternativamente concorrenti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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