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Le caratteristiche del ricorso per cassazione


Mezzo di impugnazione a motivi limitati
Il ricorso per cassazione, a differenza dell’appello, è un mezzo di impugnazione a motivi limitati: l’art. 360 c.p.c. elenca in cinque numeri i soli motivi per i quale si può ricorrere contro le sentenze dei giudici civili ordinari pronunciate in grado di appello o in unico grado.

Azione di impugnativa
Nella contrapposizione tra mezzi di gravame e azioni di impugnativa, il ricorso per cassazione va inquadrato nella seconda categoria: il suo scopo non è infatti quello di ottenere direttamente un riesame sul merito della stessa controversia, bensì di ottenere dalla Corte una decisione sulla diversa controversia concernente l’esistenza del vizio che è titolo per l’annullamento; solo in uno stadio successivo, annullata la sentenza, questo riesame potrà avvenire.
Il giudizio di cassazione si distingue quindi in due fasi:
- fase rescindente, davanti alla stessa Corte, il cui oggetto è costituito dal motivo o dai motivi fatti valere col ricorso;
- fase rescissoria, davanti ad un giudice normalmente di grado pari a quello che ha adottato il provvedimento cassato, che ha per oggetto il riesame della controversia di merito, nei limiti in cui ha operato l’annullamento.

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