Le caratteristiche del ricorso per cassazione
Mezzo di impugnazione a motivi limitati
Il ricorso per cassazione, a differenza dell’appello, è un mezzo di impugnazione a motivi limitati: l’art. 360 c.p.c. elenca in cinque numeri i soli motivi per i quale si può ricorrere contro le sentenze dei giudici civili ordinari pronunciate in grado di appello o in unico grado.
Azione di impugnativa
Nella contrapposizione tra mezzi di gravame e azioni di impugnativa, il ricorso per cassazione va inquadrato nella seconda categoria: il suo scopo non è infatti quello di ottenere direttamente un riesame sul merito della stessa controversia, bensì di ottenere dalla Corte una decisione sulla diversa controversia concernente l’esistenza del vizio che è titolo per l’annullamento; solo in uno stadio successivo, annullata la sentenza, questo riesame potrà avvenire.
Il giudizio di cassazione si distingue quindi in due fasi:
- fase rescindente, davanti alla stessa Corte, il cui oggetto è costituito dal motivo o dai motivi fatti valere col ricorso;
- fase rescissoria, davanti ad un giudice normalmente di grado pari a quello che ha adottato il provvedimento cassato, che ha per oggetto il riesame della controversia di merito, nei limiti in cui ha operato l’annullamento.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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