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L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione


L’art. 186 quater c.p.c. disciplina un provvedimento anticipatorio a cognizione piena ma a decisione semplificata perché non necessitante dello svolgimento della fase decisoria, e bisognoso unicamente di motivazione succinta e non solo concisa.
Presupposti per l’emanazione dell’ordinanza sono:
- innanzitutto l’esaurimento dell’istruzione;
- l’istanza di parte, da proporsi secondo l’opinione prevalente non oltre la precisazione delle conclusioni;
- oggetto dell’istanza possono essere solo domande “di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni” mobili o immobili.
L’ordinanza (di pagamento ovvero di consegna o rilascio) è emanata dal giudice istruttore “nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova”.
La dottrina è assolutamente concorde nel ritenere che l’ordinanza, perché emanabile solo ad istruzione esaurita, è un provvedimento a cognizione piena.
L’ordinanza è titolo esecutivo (ma non titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale) ed è revocabile “con la sentenza che definisce il giudizio”: il che sta a significare che nonostante la pienezza della sua cognizione l’ordinanza non esclude la possibilità di un riesame in sede decisoria degli accertamenti in fatto e in diritto.
Nei fatti assai difficilmente dopo la emanazione di un’ordinanza della specie in esame il processo prosegue il suo iter normale.
E ciò per un verso per che l’emanazione dell’ordinanza dovrebbe eliminare o almeno fortemente ridurre l’interesse delle parti alla sentenza, e quindi agevolare fenomeni di estinzione; per altro verso perché al convenuto soccombente sulla base dell’ordinanza, di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata, deve essere concesso un qualche meccanismo per poter fare valere il suo diritto di difesa attraverso l’appello.
A tale scopo gli ultimi due commi dell’art. 186 quater c.p.c. prevedono che:
- “se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza”;
- “l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, se la parte intimata non manifesta, entro 30 giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata sentenza”.
Problemi delicatissimi sono destinati a sorgere in ipotesi di cumulo nello stesso processo di più domande.
La delicatezza di questi problemi induce a preferire la soluzione secondo cui l’ordinanza è suscettibili di essere emanata solo ove sia tale da definire il giudizio (cioè di pronunciarsi su tutte le domande).
Quanto all’ambito di applicazione si deve escludere senza possibilità di dubbio l’applicabilità dell’art. 186 quater c.p.c. al giudizio d’appello (che non conosce la figura del giudice istruttore) e al rito speciale del lavoro.
Parimenti va esclusa l’applicabilità al processo davanti al giudice di pace.

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