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I rimedi agli ostacoli non ascrivibili alla durata del processo


I primi ostacoli derivano dalla circostanza di fatto che non vi è istantaneità fra il momento del sorgere del diritto, quello della sua violazione e quello infine del ricorso alla tutela giurisdizionale.
Per quanto concerne il fatto della violazione già perpetrata il processo non potrà dare al titolare del diritto le stesse utilità che avrebbe dovuto conseguire attraverso la cooperazione doverosa dell’obbligato, ma solo utilità equivalenti, cioè, secondo il nostro ordinamento, il risarcimento del danno.
È da sottolineare che ostacoli della specie ora in esame non sono addebitabili al processo; ad essi l’ordinamento pone rimedio attraverso interventi che si pongono a livello di diritto sostanziale ovvero che sono predisposti prima e indipendentemente dalla durata dal processo.
Si pensi alle norme che in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono soggetti dalla violazione l’obbligazione derivata del risarcimento del danno; alle norme che ricollegano alla violazione di obblighi originari di non fare il sorgere di obbligazioni in senso tecnico di restituire o di distruggere; si pensi ad istituti quale la costituzione in mora ed ai suoi effetti sul rischio e sul decorso della prescrizione, o quali il pegno, l’ipoteca, i privilegi.
Ciò che accomuna tutte queste norme o tutti questi istituti è il loro agire nel senso di ridurre lo scarto tra utilità assicurate dal diritto sostanziale e utilità che saranno conseguibili tramite il processo: è l’agire nel senso di rafforzare l’attuazione del diritto a prescindere dalla considerazione della durata di un eventuale processo.

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