I rimedi agli ostacoli derivanti dalla durata del processo a cognizione piena
La seconda specie di ostacoli che può operare contro l’effettività della tutela giurisdizionale è costituita dagli ostacoli derivanti dalla durata del processo a cognizione piena.
Il danno può consistere o “nel sopraggiungere di fatti tali da porre in pericolo le concrete possibilità di attuazione della sentenza sul merito della controversia”, o anche nel solo permanere del diritto in stato di insoddisfazione per tutto il tempo necessario ad ottenere una sentenza esecutiva nel corso del processo a cognizione piena; è il cosiddetto periculum in mora.
Di qui l’esigenza che l’ordinamento intervenga allo scopo di neutralizzare il pregiudizio derivante all’attore dalla durata del processo.
Il nostro ordinamento conosce numerosi rimedi diretti a neutralizzare specificamente danni di tale specie.
Si tratta di rimedi diversi, che operano anche su piani diversi:
- a livello sostanziale frequente è la previsione di obblighi o in genere di effetti ipoteticamente condizionati all’ipotesi di accoglimento della domanda attrice, allo scopo di neutralizzare in tutto o in parte il tempo del processo di cognizione: si pensi all’obbligo del possessore di buona fede di restituire i frutti;
- a livello processuale i possibili danni derivanti dalla durata o anche a causa della durata del processo a cognizione piena sono soppressi del tutto allorché il legislatore consenta, tramite la tecnica della condanna in futuro, che il creditore si premunisca di una sentenza esecutiva da azionare nell’immediatezza dell’eventuale futura violazione; ovvero quando, tramite la tecnica dei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, consenta addirittura al creditore che ne è munito di saldare del tutto la fase della cognizione;
- ancora a livello processuale, i possibili danni derivanti dalla durata o anche a causa della durata del processo a cognizione piena sono neutralizzabili attraverso la tecnica della tutela sommaria, consentendo che sulla base di un accertamento sommario del diritto dell’attore (del cosiddetto fumus boni iuris) siano emanati provvedimenti sommari con cui:
- si anticipi l’acquisizione del materiale probatorio;
- si incida sulla disponibilità giuridica o materiale dei beni oggetto dell’eventuale esecuzione forzata sulla base della sentenza di condanna a cognizione piena, ovvero si incida sull’efficacia di atti di cui si chiede l’annullamento (o comunque la dichiarazione di inefficacia);
- si anticipi in tutto o in parte la soddisfazione del diritto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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