Connessione per identità del rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio
Questa specie di connessione, che rientra nel più ampio schema della connessione per identità di oggetto o di petitum, ricomprende numerose ipotesi in cui viene dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo.
Esiste una serie, non secondaria, di ipotesi in cui è da sempre pacifico che la deduzione in giudizio di un rapporto plurisoggettivo non dà luogo al litisconsorzio necessario.
In questi casi, dal punto di vista processuale, se per un verso il rapporto plurisoggettivo può essere dedotto in giudizio da uno o contro uno solo dei contitolari, senza che ciò determini invalidità del procedimento instaurato, per altro verso, ove lo stesso rapporto plurisoggettivo sia dedotto in giudizio di disgiuntamente da più contitolari legittimati ad agire, si sarà alla presenza di domande connesse per identità di petitum (il rapporto plurisoggettivo) e causa petendi.
In ipotesi di tale specie l’esigenza di realizzazione della simultaneità di trattazione delle più domande connesse assume una importanza tutta particolare, in quanto la trattazione separata può condurre a giudicati praticamente contraddittori.
L’esclusione del litisconsorzio necessario in numerose ipotesi di deduzione in giudizio di rapporti plurisoggettivi trova un importante riscontro testuale.
In tema di obbligazioni solidali l’art. 1306 c.c. stabilisce che la sentenza pronunciata tra le parti esplica efficacia soltanto a favore, e non contro, i condebitori o concreditori che non hanno partecipato al processo, con ciò presupponendo che ciascun concreditore può agire disgiuntamente.
L’importanza della regola contenuta nell’art. 1306 c.c. che sancisce la legittimazione disgiunta di ciascun coobbligato a dedurre in giudizio l’intero rapporto, risulta ancor più evidente ove si consideri che l’ambito in cui quale trovano applicazione le norme dettate per l’obbligazione è molto ampio.
Infatti, attesa la omogeneità strutturale tra obbligazione e obbligo derivato dalla violazione di un diritto reale, a tale obbligo può essere estesa la disciplina dettata per l’obbligazione.
Continua a leggere:
- Successivo: L’art. 2378 c.c.: impugnazioni
- Precedente: Connessione per identità di fatto costitutivo
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Diritto processuale civile
- Lezioni di diritto processuale civile - prima parte
- Diritto processuale civile
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro
- L'attuazione degli obblighi non pecuniari. L'astreinte italiana nel sistema delle tutele
- Sequestro probatorio e processo penale
- Gli anni settanta e il diritto del lavoro
- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.