Litisconsorzio “unitario” o “quasi necessario”
L’obbligo del processo simultaneo esclude automaticamente la possibilità di separare, in corso di istruzione o in fase decisoria, le cause cumulate.
L’applicazione di questa disposizione viene estesa a tutte le fattispecie di rapporti giuridici plurisoggettivi precedentemente esaminate.
Da ciò deriva la configurazione di una terza specie di litisconsorzio che si pone a metà strada tra il litisconsorzio necessario e il litisconsorzio facoltativo: non è litisconsorzio necessario poiché non è necessario che tutti i legittimati attivi o passivi debbano agire o essere convenuti nel processo ai fini della sua valida instaurazione, ben potendo ciascun soggetto legittimato agire disgiuntamente per far valere l’intero rapporto plurisoggettivo; né si tratta di litisconsorzio facoltativo in quanto se, da un lato, il più soggetti legittimati hanno la mera facoltà e non l’obbligo di costituire un processo litisconsortile, dall’altro lato, una volta instaurato il processo, le parti debbono essere assoggettate ad un trattamento uniforme e la decisione deve essere formalmente e sostanzialmente unica.
Questa figura di litisconsorzio si caratterizza per il fatto di essere facoltativo quando alla sua instaurazione e necessario quanto al suo svolgimento.
Questo istituto, che viene indicato con i termini di litisconsorzio “unitario” o “quasi necessario”, costituisce lo strumento di tutela di quei rapporti giuridici plurisoggettivi rispetto ai quali la legittimazione ad agire e contraddire compete disgiuntamente a tutti i più contitolari della situazione giuridica sostanziale e per i quali l’unicità e identità del petitum e della causa petendi, pur non dando luogo al litisconsorzio necessario, determina la necessità che, ove il giudizio sia instaurato da più dei contitolare disgiuntamente legittimati, la trattazione, l’istruzione e la decisione siano formalmente e sostanzialmente uniche.
In sintesi, all’interno della categoria delle situazioni sostanziali con pluralità di soggetti si possono distinguere due diversi gruppi di ipotesi.
Ad un primo gruppo si applica la disciplina prevista per il litisconsorzio necessario caratterizzata dalla coincidenza tra necessità di partecipazione e necessità di trattazione, istruzione e decisione uniforme delle cause.
Per gli altri casi, identificati nelle obbligazioni solidali a causa comune, nelle obbligazioni indivisibili, nell’obbligo derivato dalla violazione di un diritto reale, nella impugnazione di delibere assembleari, ecc…, la disciplina processuale è diversa, nel senso che la instaurazione del processo litisconsortile è meramente facoltativa.
Tuttavia, attesa l’unicità e l’identità di petitum e di causa petendi, se più domande, avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico plurisoggettivo, vengono proposte congiuntamente o separatamente, ma contestualmente, il processo deve svolgersi in modo necessariamente uniforme per tutte le parti e si deve concludere con una decisione formalmente e sostanzialmente unica.
Continua a leggere:
- Successivo: Connessione per incompatibilità
- Precedente: L’art. 2378 c.c.: impugnazioni
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Diritto processuale civile
- Lezioni di diritto processuale civile - prima parte
- Diritto processuale civile
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro
- L'attuazione degli obblighi non pecuniari. L'astreinte italiana nel sistema delle tutele
- Sequestro probatorio e processo penale
- Gli anni settanta e il diritto del lavoro
- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.