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Tecniche di produzione degli effetti sostanziali: Norma – fatto – effetto

Tecniche di produzione degli effetti sostanziali: Norma – fatto – effetto


La norma detta essa stessa la disciplina degli interessi in conflitto in ordine ai beni, individuando le situazioni soggettive che si ricollegano a determinati fatti, e ciò indipendentemente dal se i fatti abbiano rilievo di fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi.
Caratteristica di questa tecnica è che l'effetto giuridico è dalla legge ricollegato unicamente al verificarsi di un determinato fatto senza che sia necessaria l'intermediazione dell'esercizio di alcun potere sostanziale.
Esemplificando: l'acquisto del diritto di proprietà e l'estinzione del diritto di proprietà dell'eventuale precedente proprietario conseguono ai fatti indicati nell'art. 922 c.c. automaticamente, senza che sia necessaria l'intermediazione dell'esercizio di alcun potere di attribuire rilevanza tali fatti.
L'esistenza o l'inesistenza del diritto all'adempimento delle obbligazioni sorte da un contratto (o da un fatto illecito) conseguono automaticamente all'esistenza di un contratto (o di un fatto illecito) e all'inesistenza di cause di nullità ovvero di ipotesi di impossibilità sopravvenuta ovvero di adempimento (o di legittima difesa ovvero di stato di necessità), senza che sia necessaria l'intermediazione dell'esercizio di alcun potere di attribuire rilevanza tali fatti.
Pertanto il giudice dovrà respingere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione ove dagli atti del processo emerga l'esistenza di fatti che integrano nullità ovvero impossibilità sopravvenuta ovvero inadempimento, senza che sia necessario che la rilevanza di tali fatti (impeditivi o estintivi) debba essere necessariamente stata fatta valere dal convenuto; quanto poi alla allegazione del contratto o del fatto illecito (fatti costitutivi) da parte dell'attore, essa è necessaria unicamente perché indispensabile per l'individuazione dello stesso diritto fatto valere in giudizio.
La regola generale dello schema norma – fatto – effetto spiega il fondamento ultimo del perché in materia di eccezioni la regola generale sia costituita dalle eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio e non dalle eccezioni in senso stretto rilevabili solo su istanza di parte.

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