Le azioni costitutive dirette a produrre effetti sostanziali conseguibili anche in via di autonomia privata
Una volta esclusa dall'ambito delle azioni costitutive le azioni volte ad assicurare l'attuazione coattiva di obblighi consistenti nel rilascio di dichiarazioni di volontà, l'area della tutela costitutiva si restringe di molto: da essa finiscono per essere esponente tutte le ipotesi di azioni dirette a costituire nuovi rapporti giuridici, e residuano solo ipotesi di azioni costitutive cosiddette impeditive o estintive di rapporti giuridici preesistenti.
Esaminiamo ora le azioni costitutive dirette a produrre un effetto sostanziale conseguibile anche in via di autonomia privata.
Si tratta dei casi di annullamento, rescissione, risoluzione giudiziale dei contratti e dei negozi unilaterali, di risoluzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni per inadempimento dell'onere, di revocazione delle donazioni per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli, di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, di azione revocatoria, ecc…
In tutte queste ipotesi l'effetto si può conseguire anche in via di autonomia privata: è ben possibile, infatti, che, alla presenza di un contratto viziato da incapacità, errore, violenza, dolo o concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno, le parti si accordino non solo per ridurre ad equità, ma anche per annullare o rescindere il contratto in via di mutuo dissenso.
Pur ammettendo che nelle ipotesi ora in esame il processo di cognizione divenga elemento della fattispecie sostanziale cui il legislatore ricollega il prodursi di effetti giuridici, non per questo cessa del tutto la strumentalità tra diritto sostanziale e processo.
Anche sulla base delle ipotesi ora in esame, infatti, è possibile rinvenire una vera e propria crisi di cooperazione a livello di diritto sostanziale.
Alla base di tutte le ipotesi sopra elencate è individuabile un elemento di antigiuridicità.
Ciò mi sembra sufficiente a consentire di inquadrare il ricorso al processo anche nelle ipotesi ora in esame nel quadro della generale funzione del processo di assicurare al titolare del diritto tutto quello e proprio quello che gli è garantito dal diritto sostanziale.
Continua a leggere:
- Successivo: Cenni su annullabilità e nullità
- Precedente: La tutela c.d. costitutiva: strumento di attuazione coattiva di pretese insoddisfatte
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Procedura civile
- Diritto e logica della prova - Epistemologia giuridica
- Diritto processuale penale
- Diritto Privato
- Il processo avente imputati minorenni
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La frazionabilità della domanda giudiziale
- I provvedimenti anticipatori di condanna nel processo civile di cognizione
- L'interpretazione giuridica nel contesto mediatico: il caso Amanda Knox
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Soffocati dal lavoro. Le trasformazioni del lavoro nell'era Covid-19
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.