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La predisposizione di un sistema di misure coercitive: esempi di ordinamenti stranieri


In presenza di disposizioni legislative che esplicitamente prevedono l'emanazione di provvedimenti aventi come contenuto l'ordine di adempiere obblighi non suscettibili di esecuzione forzata si è più volte fatto cenno alla necessità di ricorrere alle misure coercitive.
Esaminiamo adesso in cosa consistono e quali possono essere i modelli di tali misure.
Le misure coercitive consistono in un inasprimento della sanzione contro l'obbligato allo scopo di influire sulla sua volontà onde indurlo ad adempiere spontaneamente all'obbligo cui è tenuto.
Le misure coercitive si distinguono in tre grosse categorie:
- Secondo il modello che si può indicare come modello francese delle astreintes, il giudice è autorizzato a determinare la somma di danaro che l'obbligato dovrà pagare al creditore per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento giurisdizionale; la somma di danaro non è commisurata ai danni eventualmente subiti dal creditore, ma l'entità ritenuto dal giudice capace di eliminare l'interesse dell'obbligato all'inadempimento e di spingerlo all'adempimento spontaneo: a tal fine può prevedersi che la somma aumenti via via che il ritardo o la violazione si protragga nel tempo.
- Secondo questo modello la somma di denaro non è dovuta allo Stato ma al creditore.
Questo sistema di misure coercitive non è ammesso, in via generale, nel nostro ordinamento.
Il secondo modello di misure coercitive quello disciplinato dai §§ 888 e 889 del ZPO tedesco e dai corrispondenti §§ 354 e 355 del EO austriaco.
Le differenze rispetto al modello precedente sono dovuti al segno più marcatamente pubblicistico delle misure coercitive operanti nell'ordinamento tedesco, come risulta sia dalla previsione di una sanzione limitativa della libertà personale (arresto), sia dalla circostanza che le pene pecuniarie sono dovute allo Stato e non al privato-creditore.
Tre ipotesi in cui, nel nostro ordinamento, si fa uso di tale modello sono quelle relative all'art. 18 l. 300/70 in cui si dispone il pagamento al Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta; all'art. 28 della stessa legge, dove, richiamando l'art. 650 c.p., si minaccia l'arresto o l’ammenda; e all'art. 44 d.l. 286/98, dove si richiama l'art. 388 c.p.
Quanto alla possibilità di utilizzare questa tecnica in via generale, è da rilevare che una tale utilizzazione è impedita dal fatto che misure coercitive di questo tipo hanno la stessa struttura delle sanzioni penali.
- Il terzo modello di misure coercitive quello anglosassone del contempt of court (disprezzo della corte): l'l'inasprimento della sanzione consiste nel consentire al creditore di fare istanza allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, allo scopo di far dichiarare l'inadempiente colpevole di contempt e farlo condannare all'arresto (che potrà essere inflitto però "solo a chi era nella concreta possibilità di adempiere l'obbligazione") e/o al pagamento di una multa di cui normalmente sarà beneficiario il creditore.
Questo modello utilizza, in funzione di misura coercitiva, la predisposizione in via generale di un reato avente ad oggetto ogni atto di disobbedienza ai provvedimenti del giudice.
Questa terza specie di misure coercitive presenta un interesse tutto particolare con riferimento al nostro ordinamento, in quanto a mio avviso è suscettibile di applicazione generalizzata.

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