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Considerazioni conclusive sulla correlazione tra condanna ed esecuzione forzata


L'indagine svolta consente di trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- nessuna norma di diritto positivo impone la correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata;
- al contrario, disposizioni generali e speciali ammettono che la sentenza di condanna possa avere ad oggetto anche l'adempimento di obblighi non suscettibili di esecuzione forzata;
- alla luce del nostro diritto positivo, la tutela di condanna è chiamata ad assolvere non solo una funzione repressiva diretta ad eliminare gli effetti della violazione già compiuta, ma anche una funzione preventiva (cosiddetta funzione inibitoria) diretta ad impedire la violazione o la continuazione della violazione;
- il numero delle ipotesi in cui l'ordinamento ammette la funzione preventiva della tutela di condanna consente di attribuire alla tutela cosiddetta inibitoria carattere generale e non limitato ai casi tassativamente previsti.
Le conseguenze di siffatte conclusioni sono:
- sul piano pratico, l’applicabilità degli artt. 2935 e 2818 c.c. anche alle sentenze di condanna all'adempimento di obblighi non suscettibili di esecuzione forzata;
- sul piano sistematico, la necessità di imporre accanto al collegamento tra condanna ed esecuzione forzata, il collegamento altrettanto necessario tra condanna e quegli istituti che vanno sotto il nome di misure coercitive.

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