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Il problema della condanna in futuro


Resta da esaminare un ultimo punto, quello relativo alla cosiddetta condanna in futuro: resta da valutare se, nel nostro ordinamento, la condanna presupponga sempre una violazione già effettuata o se invece possa essere chiesta anche prima della violazione stessa, in modo da premunire il titolare del diritto di un titolo esecutivo, di natura giudiziale, idoneo a mettere in moto un procedimento di esecuzione forzata non appena la violazione si sia realizzata.
Il problema dell'ammissibilità della condanna in futuro è un problema diverso da quello dell'ammissibilità o meno della cosiddetta inibitoria generale: contrariamente alla condanna cosiddetta inibitoria, la condanna in futuro esplica una funzione che può essere qualificata come preventiva solo se questo termine si dia un significato molto esteso; ciò che infatti la condanna in futuro mira a prevenire non è tanto la violazione quanto il divario temporale tra il momento della violazione e della possibilità di mettere in moto l'esecuzione forzata; così che appare più corretto inserire tale tipo di condanna tra le ipotesi in cui la condanna assolve una funzione repressiva.
Il nostro ordinamento nulla dispone circa l'ammissibilità generale o no della condanna in futuro e/o circa gli eventuali limiti di ammissibilità.
Le uniche disposizioni che prevedono ipotesi di condanna in futuro prima della scadenza del termine sono:
- l'art. 657 c.p.c. che consente al locatore (o al concedente) di intimare al conduttore (o all'affittuario) "licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida": la funzione dell'istituto consiste nel procurare al locatore un titolo esecutivo onde ottenere il rilascio coattivo dell'immobile, in caso di inottemperanza all'obbligo, una volta scaduto il termine contrattuale;
- l'art. 664 c.p.c. che, in ipotesi di sfratto per morosità, consente al giudice adito di pronunciare "decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto": anche in questo caso la condanna è richiesta per crediti futuri, ma a differenza dell'ipotesi precedente si è alla presenza di un inadempimento in atto (quello relativo ai canoni scaduti), il che rende verosimile o probabile che l'inadempimento si estenderà ai crediti futuri;
- l'art. 148 c.c. poi, disciplina una interessantissima forma di tutela urgente allo scopo di assicurare l'adempimento dell'obbligo di concorso agli oneri patrimoniali necessari per l'adempimento dei doveri dei genitori verso i figli: alla presenza di un'obbligazione normalmente periodica, il legislatore, presupponendo che l'obbligato svolga una attività oppure sia titolare di diritti che gli garantiscano un reddito a sua volta periodico, ha previsto l'emanazione di un provvedimento contro il terzo debitore avente come contenuto l'ordine di versare direttamente, a chi sostiene le spese per il mantenimento, una quota della somma che esso terzo è tenuto periodicamente a versare al debitore inadempiente.
Nonostante l'esistenza di siffatte ipotesi, non mi sembra possibile dedurre da essi alcunché di decisivo in ordine alla ammissibilità in via generale di questa forma di tutela di condanna.
L'obiezione è questa: la condanna in futuro opera in modo tale da creare un titolo esecutivo che prescinde dall'attualità dell'inadempimento.
A una simile obiezione si può replicare che ciò non contrasta affatto con la struttura del processo esecutivo, così come disciplinato dal nostro ordinamento: il titolo esecutivo, presupposto per la messa in moto dell'esecuzione forzata, dà certezza in ordine all'esistenza del credito, ma mai in ordine all'attualità dell'inadempimento.

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