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L'appendice di trattazione scritta prevista dall'articolo 183(6) c.p.c.


L'art. 183(6) c.p.c. prevede, quale unica possibilità che la prima udienza di trattazione non si concluda con la definitiva proposizione delle domande e delle eccezioni, la possibilità per il giudice di disporre un'appendice scritta nella quale consentire alle parti di effettuare per iscritto le attività indicate nell'art. 183(5) c.p.c. ed indicare contestualmente a pena di decadenza i mezzi di prova.
Esaminiamo la disposizione: "se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori":
- un termine di 30 giorni per il deposito di memorie "limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte";
- un termine di ulteriori 30 giorni, oltre che per replicare all'attività effettuata ai sensi del punto precedente, "per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali";
- un termine di ulteriori 20 giorni per le indicazioni di prova contraria.
Con la stessa ordinanza con cui concede l'appendice scritta, il giudice o fissa nuova udienza per provvedere, nel contraddittorio delle parti, sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova richiesti, o si riserva di provvedere a tali valutazioni con ordinanza fuori udienza.
Questa appendice scritta se si rivela utile per le controversie complesse, è invece inutile e pericolosa per le controversie semplici.
Purtroppo il legislatore ne subordina l'effettuazione non ad una valutazione del giudice sulla complessità nonno della controversia, bensì solo alla richiesta di parte (richiesta che premesso che sempre almeno una delle parti avanzerà).

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