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Crisi di cooperazione consistenti nell'emanazione di una dichiarazione di volontà


Determinata dalla violazione di obblighi consistenti nell'emanazione di una dichiarazione di volontà (c.d. facere giuridici) sorti da contratto o direttamente dalla legge (ad esempio l'obbligo di stipulare il contratto definitivo sorto dal contratto preliminare)
La particolarità delle ipotesi ora in esame è data non dalla infungibilità (cioè dalla loro inidoneità ad essere attuati in via surrogatoria da parte di un terzo), bensì dall'essere alla presenza di un facere il quale non consiste nel compimento di un opera materiale, per la quale solo è utilizzabile l'esecuzione forzata.
Ne segue che in caso di violazione di un obbligo di questa natura, ove il titolare della situazione di vantaggio potesse utilizzare l'solo tecniche del tipo tutela di condanna + esecuzione forzata, il processo non potrebbe mai dargli "tutto quello e proprio quello" che ha diritto di conseguire in base alla legge sostanziale.
A differenza della violazione degli obblighi di non fare, l'obbligo derivato sorto dalla violazione di un obbligo avente ad oggetto facere giuridici è il solo mero obbligo al risarcimento dei danni e non un obbligo avente ad oggetto il bene di cui il titolare del diritto godeva prima della violazione dell'obbligo originario.
Pertanto lo scarto tra utilità garantite dal diritto sostanziale e utilità che il processo riesce ad assicurare sarebbe di particolare gravità ove l'ordinamento e non conoscesse forme di tutela diverse dalla condanna + esecuzione forzata.
Il nostro conosce però tecniche idonee a superare, ed eliminare, questo scarto; esse sono:
- il garantire l'esecuzione della condanna ad un facere giuridico non attraverso l'esecuzione forzata, ma attraverso misure coercitive;
- il ricollegare direttamente all'accertamento dell'obbligo compiuto dal giudice, la modificazione giuridica che normalmente sarebbe dovuta conseguire all'adempimento spontaneo dell'obbligo di emanare la dichiarazione di volontà: attraverso una tecnica di questo tipo il processo di cognizione è chiamato ad assolvere ad un tempo funzione cognitiva (di accertamento dell'esistenza dell'obbligo insoddisfatto) ed esecutiva (di attribuzione all'avente diritto del bene che avrebbe dovuto conseguire).
Tradizionalmente ipotesi di questo genere sono considerate una species della più vasta categoria delle azioni costitutive.
Nulla esclude che il procedimento giurisdizionale al termine del quale è emanato il provvedimento che tiene luogo della mancata dichiarazione di volontà dell'obbligato possa essere un procedimento sommario e non solo un procedimento cognizione piena.

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