La nozione giuridica di retribuzione
È necessario precisare che non tutto ciò che il datore di lavoro eroga ai lavoratori fa parte della retribuzione.
In effetti, è da ritenere che requisito indefettibile della nozione di retribuzione (c.d. in senso stretto, per differenziarla dagli elementi di natura non retributiva) sia l’obbligatorietà dell’attribuzione, mentre si può dire che tanto la continuità della corresponsione quanto la predeterminatezza dell’ammontare fungano da indici presuntivi di tale obbligatorietà.
Così, perché si tratti di retribuzione, occorre che la prestazione sia dovuta al lavoratore in via necessaria e non eventuale, come compenso di una specifica attività, ricompreso nella durata convenzionale e non solo effettiva della prestazione.
Viceversa sono da escludere dall’area della retribuzione tutte le attribuzioni patrimoniali corrisposte in via eventuale e non necessaria.
Ciò si verifica tutte le volte in cui l’erogazione di benefici economici viene effettuata per motivi di mera discrezionalità: è il caso degli sconti su beni o prodotti finiti, delle prestazioni assistenziali e delle altre agevolazioni che l’imprenditore può anche essersi obbligato a fornire.
Nella definizione legislativa della retribuzione come corrispettivo del lavoro, sono compresi tutti gli elementi fondamentali ed accessori che compongono la retribuzione.
Una simile definizione c.d. omnicomprensiva della retribuzione si rinviene anche negli artt. 2120 e 2121 c.c., i quali, per il calcolo del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) e dell’indennità sostitutiva del preavviso, fanno riferimento a “tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale”.
Peraltro, lo stesso art. 21202 c.c. ha previsto la derogabilità della regola di omnicomprensività da parte dei contratti collettivi.
Tale disposizione sembra andare oltre la disciplina del t.f.r., per investire l’intero istituto della retribuzione e sottolineare la prevalenza dell’autonomia collettiva e il ruolo sussidiario della disciplina legale per ciò che concerne la composizione e il livello della retribuzione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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