Le impugnazioni contro le misure cautelari personali
I provvedimenti che applicano, modificano o revocano le misure cautelari sono impugnabili nei casi previsti dalla legge.
Il codice prevede tre mezzi di impugnazione: il riesame, l’appello e il ricorso in Cassazione.
L’impugnazione contro una misura cautelare costituisce un procedimento incidentale, che si sviluppa parallelamente allo svolgersi del procedimento principale.
Il riesame è ammesso di regola soltanto contro le ordinanze che applicano per la prima volta una misura coercitiva; la richiesta può essere proposta esclusivamente dall’imputato o da suo difensore.
L’appello è ammesso nei confronti di tutti gli altri provvedimenti in tema di misure cautelari personali; esso può essere proposto dall’imputato, dal suo difensore e dal pm.
Competente a decidere sia sul riesame che sull’appello è il Tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura.
Tale organo è denominato “Tribunale della libertà”.
Il ricorso per Cassazione è ammesso, di regola, contro le decisioni emesse in sede di riesame e di appello; in via eccezionale tale ricorso è consentito in alternativa al riesame.
Può essere proposto esclusivamente dall’imputato o dal suo difensore.
La caratteristica comune ai tre mezzi di impugnazione sta nel fatto che essi non hanno efficacia sospensiva sul provvedimento che limita la libertà personale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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