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Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno


L’efficacia del giudicato opera nei confronti del processo civile o amministrativo che abbia per oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno e che sia stato promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
In primo luogo, il giudicato copre l’accertamento della sussistenza del fatto da intendersi in senso naturalistico come fatto materiale nella sua riferibilità all’imputato.
In secondo luogo, il giudicato ha per oggetto la illiceità penale del fatto, e cioè non il tema della illiceità civile, che non può essere esaminato nel processo penale.
In terzo luogo, il giudicato copre l’accertamento della responsabilità dell’imputato, cioè che egli ha commesso il fatto, da intendersi come condotta materiale, rapporto di causalità ed evento.
Rispetto al codice del 1930 vi sono rilevanti modifiche.
Quel codice stabiliva che tutti gli accertamenti che erano contenuti nella motivazione e che costituivano i presupposti logici della decisione, dovevano essere compresi nel vincolo del giudicato.
Il codice del 1988, invece, limita l’effetto del giudicato all’accertamento del solo fatto naturalistico di reato limitatamente ai suoi profili normativi di illiceità penale.
Per quanto riguarda la sentenza di condanna che sia stata resa nel giudizio abbreviato, questa ha effetto di giudicato nei confronti della parte civile se essa ha accettato il rito abbreviato o se non lo ha accettato, ma non ha fatto opposizione.
Nessuna efficacia di giudicato, in tema di danno da reato, ha la sentenza di patteggiamento.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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